Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding late document production and lack of false claim suspension in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to admit a liquidation notice in second instance. The taxpayer argued that the Regional Commission erred in allowing late document production and failed to suspend proceedings for a pending false claim. The court ruled that the taxpayer's memorandum was inadmissible due to late filing and that the specific tax procedural rules permit document production without preclusion, while suspension requires the actual presentation of the false claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 58 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 39 d.lgs. 546/1992: In tax proceedings, the principle of speciality prevails over civil procedural preclusion regarding document production, and procedural suspension for a false claim requires its actual presentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente f7/ ORDINANZA sul ricorso 15326-2019 proposto da: CORRADO ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresentata e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CANNIZZARO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controlicorrente - tio17°, '2\ avverso la sentenza n. 4906/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 15326 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Milano ,con sentenza n.7418/16 ,sez 9 ,accoglieva il ricorso proposto da Corrado Rosaria avverso la cartella di pagamento 13920150005605435000 per registro 2012 e l'avviso di liquidazione 2012/001/DI/001002979 per rec. Credito imposta 2012.. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che , con sentenza 4906/18, accoglieva l'impugnazione Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta che erroneamente la Commissione regionale abbia ritenuto ammissibile in appello la produzione dell'avviso di liquidazione con la relativa notifica. Con il secondo motivo lamenta la mancata sospensione del processo per consentire la presentazione della querela di falso nei confronti della notifica dell'avviso di liquidazione. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della memoria della ricorrente in quanto tardivamente proposta.
Venendo all'esame dei motivi , il primo è manifestamente infondato in quanto si pone in evidente contrapposizione con il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ( da ultimo Cass 10972/19;Cass n. 8927/2018;Cass 6382/2018;Cass 27774/2017;Cass 25449/2017; in precedenza vedi Cass. n. 18907/2011, Cass n. 23616/2011, Cass 655/2014, Cass 3661/2015„ Cass 22776/2015, nonché S.U., n. 1518/2016 e Corte Cost. 199/2017;).
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. L'art 39 del d.lgs n. 546/92 stabilisce che " il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio." Il presupposto per la sospensione è dunque costituito dalla avvenuta presentazione della querela di falso , in assenza della quale il giudice non è tenuto a sospendere il processo. E' incontestato che al momento della richiesta di sospensione la querela non era stata presentata ancorchè la causa in appello fosse ormai pendente da tempo ed il documento in contestazione fosse stato depositato unitamente all'atto di impugnazione, per cui la Commissione regionale, con argomentazione conforme al testo normativo , ha correttamente ritenuto di non disporre la sospensione del processo.
Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore impor0 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1- bis dell' articolo 13, comma 1-