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Ordinanza — n. 25130/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late notification via private postal operator lacking authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25130/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Income Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision declaring the appeal inadmissible. The agency argued that private postal notifications were valid, but the court found no evidence proving the appeal was received before the statutory deadline. Relying on Supreme Court precedent, the court held that notifications by unauthorized private postal operators are null and void, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 d.lvo 546/1992; Art. 57 comma 1 L. 124/2017: Notifications of judicial acts by private postal operators without authorization are null and void, and such nullity cannot be cured by the subsequent constitution of the opposing party for the purpose of establishing the timeliness of the appeal.

Parole chiave

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private postal notification unauthorized postal operator inadmissibility of appeal timeliness of appeal nullity of notification tax appeal procedure Cassation dismissal riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 d.lvo 546/1992
156 e dell'art. 1 comma 2 d.lvo 546/1992 in relazione all'art.
Art. 57 comma 1 L. 124/2017
Art. 16 comma 3 d.lvo 546/1992
1,2,3,4,e 5 del d.lvo 261/1999 come modificato dal d.lvo 58/2011, dell' art. 16 comma 3 d.lvo 546/1992, dell'art.
Art. 149 cpc
890/82 nonché dell'art. 149 cpc, in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 nr. 4 cpc
1 comma 2 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato.
art. 10 comma 335 legge 311/04
art. 380 bis cod. proc. civ
(a t,,A;LrIJ V.GIA 41,—ì (ntsltLAIf 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr 299/2020
Cass. nr 299/2020) 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16786-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MODICA GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 9204/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.Modica Giuseppe, proprietaria di unità immobiliari site in Roma e ricomprese nella microzona Centro Storico, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 10 comma 335 legge 311/04 che attribuiva nuove classi e, con riferimento ad una unità immobiliare, una nuova categoria con conseguente aumento delle rendite catastali 2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017,data di entrata in vigore dell'art 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. 4 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione 1. 4- l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. (a t,,A;LrIJ V.GIA 41,—ì (ntsltLAIf 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4,e 5 del d.lvo 261/1999 come modificato dal d.lvo 58/2011, dell' art. 16 comma 3 d.lvo 546/1992, dell'art. 1er, commi 57 e 58 I. 124/2017, della I. 890/82 nonché dell'art. 149 cpc, in relazione all'art. 360 Ric. 2019 n. 16786 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- comma 10 nr. 3 e 4 cpc; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo motivo l'Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 156 e dell'art. 1 comma 2 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato.

2. I due motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati 2. In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio <<In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" "La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo>> ( cfr.

Cass. nr 299/2020) 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è Ric. 2019 n. 16786 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. 2.2 A tal fine è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, nel quale non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa alla notifica dell'impugnazione. 2.3 Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.

L'appello è dunque inammissibile per tardività. 2.3 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata 2.4 Stante la mancata costituzione dell'intimatd, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 President DEPOSIT