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Ordinanza — n. 25078/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, upholding private mail notification for administrative tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25078/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower court ruling. The agency argued that private postal notification of tax payment notices was invalid after the universal postal monopoly ended. The court found the notification valid because tax notices are administrative acts, not judicial ones, and the private mail restriction only applies to judicial acts and traffic violations. Consequently, the court held the lower court's rejection of the agency's claim was erroneous and remanded the case.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. n. 261/1999; Art. 26 d.P.R. n. 600/1973: The restriction on private postal notification applies only to judicial acts and traffic violations; administrative tax notices may be notified via private mail, and any defect is cured if the recipient acts upon the notice.

Parole chiave

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tax notification validity private postal service administrative act nature cure of defect universal postal monopoly tax payment notices Cassation appeal finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999
4 c.p.c.) per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs.
Art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992
6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R.
Art. 10 comma 6 L. n. 265 del 1999
13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L.
Art. 18 L. n. 689/81
265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81) al d.lgs.
Art. 156 c.p.c.
28-04-2021 -3- il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Art. 26 comma 5 d.P.R. n. 602 del 1973
6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
art. 156 c.p
28-04-2021 -3- il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 8416 del 2019
Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e Cass.
Cass. n. 13363 del 2020
8416 del 2019 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art.
Cass. SU n. 299 del 2020
in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass.
Cass. n. 17198 del 2017
13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass.
Cass. n. 6417 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33350-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.13756881002), in persona del Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro GATTI RAFFAELE; - intimato - avverso la sentenza n. 574/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata 1'01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PR1SCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente in relazione a diverse cartelle di pagamento, emesse per varie imposte e per annualità diverse, comprese fra il 2005 e il 2009; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello incidentale della parte contribuente: in particolare, per quanto qui rileva in questa sede, accoglieva il motivo di appello afferente alle cartelle di pagamento nn. 1 e 8 in merito alla nullità della notifica delle stesse effettuata dalla società di posta privata TNT Post Italia e quindi in quanto effettuata tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e 26 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a. Il motivo è fondato. Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario e non si riferiscono a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la Ric. 2019 n. 33350 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -2- relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi).

Peraltro le suddette cartelle di pagamento sono state regolarmente impugnate dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto l'ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass. n. 13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), Ric. 2019 n. 33350 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -3- il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Pertanto, il motivo è fondato e dunque il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella