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Ordinanza — n. 25075/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25075/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25075/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34403-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro ALBERTI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BERTOLINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 602e/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata 1'08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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articolo 380-bis cod. proc. civ, art. 111 comma 6 Cost; Ordinanza — n. 25075/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Tutto ciò premesso, va ricordato che secondo questa Corte «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto Ric. 2019 n. 34403 sez.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta tassazione dell'imposta sul reddito sospensione della riscossione fiscale crescita in giudicato della tassazione ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 111 comma 6 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34403-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro ALBERTI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BERTOLINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 602e/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata 1'08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 602/04/19, depositata 1'8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, che aveva accolto il ricorso di Sabrina Alberti, titolare di impresa individuale di gestione di uno stabilimento balneare, contro l'avviso di accertamento, analitico-induttivo, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relativo all'anno d'imposta 2011, con il quale venivano ripresi a tassazione maggiori ricavi non dichiarati.

La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della sua motivazione, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; e 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Ric. 2019 n. 34403 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- Assume infatti la ricorrente Agenzia che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione meramente apparente sia perché si sarebbe limitato ad argomentare la propria decisione per relationem con quella di primo grado, senza vagliare criticamente quest'ultima alla luce dei motivi d'appello erariali; sia perché, comunque, giunge ad affermare che «non appare irragionevole la conclusione del giudice di primo grado quando sottolinea [...] che la presunzione ritenuta dall'Ufficio appaia quantomeno controbilanciata dagli elementi forniti dal contribuente», senza esplicitare quali siano, tra le allegazioni della contribuente, quelle che avrebbero vinto le presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ed all'art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sulle quali si fonda l'accertamento.

Il motivo è ammissibile. Infatti, al contrario di quanto eccepisce la controricorrente, il mezzo è autosufficiente, atteso che la sentenza di primo grado, pur non trascritta nel ricorso, è nello stesso menzionata espressamente, richiamata nel suo contenuto ed allegata all'impugnazione per la quale si procede. Tanto premesso, va altresì sottolineato che il nucleo centrale del motivo di ricorso attinge la sentenza impugnata per l'apparenza della sua motivazione nella parte in cui è la stessa CTR che si esprime direttamente, non solo per relationem con la sentenza di primo grado, in ordine alla comparazione tra le presunzioni semplici sulle quali si fonda l'accertamento erariale e la prova contraria offerta dalla contribuente, alla quale lo stesso giudice d'appello attribuisce il relativo onere.

Il motivo è fondato. Invero la parte della motivazione della sentenza attinente la valutazione comparativa delle prove, dopo aver esposto Ric. 2019 ti. 34403 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- brevissime considerazioni generiche ed astratte in ordine agli accertamenti fondati sulle presunzioni semplici, esprime, rispetto alla fattispecie concreta, una valutazione conclusiva («...la presunzione ritenuta dall'Ufficio appaia quantomeno controbilanciata dagli elementi forniti dal contribuente») che non consente di comprendere quali siano le prove che avrebbe offerto la contribuente e per quali motivi esse avrebbero «controbilanciato» le presunzioni sulle quali si fonda l'accertamento.

Altrettanto criptica appare l'argomentazione secondo la quale «l'accertamento e la sua quantificazione fondata su una ricostruzione che muove da dati iniziali forniti dallo stesso contribuente in termini di notevole approssimazione e successivamente dallo stesso messi in discussione», dalla quale non si ricava né l'oggetto concreto della valutazione espressa, né il criterio logico-giuridico che ad essa presieda. Infine, tutto il contesto argomentativo è costellato da una serie di espressioni («non appare irragionevole», «appaia quantomeno», «non sembrano poter essere messe in discussione») che attribuiscono alla valutazione della CTR un complessivo tenore perplesso, comunque non univocamente orientato a supportare con nettezza la decisione adottata.

Tutto ciò premesso, va ricordato che secondo questa Corte «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto Ric. 2019 n. 34403 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -4- attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ). Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, ricorrono quindi le fattispecie dalla motivazione apparente - che, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. ( da ultimo Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis) - e di quella perplessa e comunque obbiettivamente incomprensibile, oltre che priva di alcuna effettiva esplicitazione sul quadro probatorio e di alcuna disamina logico-giuridica che lasci concretamente trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez.

L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo.

2. Il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 54, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972; 2727 e 2729 cod. civ.; 1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è assorbito. Ric. 2019 n. 34403 sez. MT - ud. 14-04-2021 -5- P. Q. M. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella