Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25074/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to compensate litigation costs in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25074/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant, Sweco S.r.l., formally withdrew the case, citing a lack of interest in its continuation. Both the appellant and the tax authority, Agenzia delle Entrate, concurred in the withdrawal and requested the mutual compensation of litigation expenses. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered the parties to offset their respective costs entirely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished and litigation costs are compensated if both parties request it.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs tax litigation Cassation appeal liquidazione aziendale a fini fiscali frode fiscale dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e (A)* C-,.= ORDINANZA sul ricorso 32015-2019 proposto da: SWECO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 256/B, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BURAN, CARLO CETOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - COIRTOriCOITClite - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di VENEZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 181/2/019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. La Sweco S.r.l. in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 181/0672019, depositata il 18 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello della stessa contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.a. a seguito del ruolo straordinario, emesso dall'Agenzia delle Entrate, relativo all'anno d'imposta 2010, con il quale si provvedeva al recupero degli importi dovuti a seguito di liquidazione del Mod.

Unico 2011 per le società di capitali, come da comunicazione di irregolarità notificata in data 20 febbraio 2012. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.La ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del Ric. 2019 n. 32015 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- giudizio di legittimità e chiedendo che siano compensate le spese di lite relative a quest'ultimo.

L'Agenzia controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese si compensano integralmente, come da concorde richiesta delle parti. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile Il Presidente Dott. Antonio Greco DEPOS