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Ordinanza — n. 25006/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arbitration award for lack of specific grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25006/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Irgoli inadmissible against an arbitration award resolving a public contract dispute. The municipality argued the award was erroneous and failed to address specific contract breaches, but the court found the appeal lacked specific grounds and attempted merit review. Consequently, the court ruled that arbitration appeals are strictly limited to nullity grounds under Article 829 of the Civil Procedure Code, rejecting any substantive criticism of the arbitrators' reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 829 cod. proc. civ.; The appeal against an arbitration award is inadmissible if it fails to specify grounds for nullity under Article 829 of the Civil Procedure Code or if it attempts a merit review rather than a constrained legality critique.

Parole chiave

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arbitration appeal inadmissibility Article 829 Civil Procedure Code nullity grounds requirement merit review prohibition public contract resolution specificity of appeal grounds arbitral award annulment validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 829 cod. proc. civ.
Esso, per vero, sviluppando una censura di contenuto meritale, non si accorda con la natura del giudizio di impugnazione arbitrale, che è un giudizio a critica vincolata postulante la confluenza delle ragioni di doglianza in uno dei casi di nullità indicati dall'art. 829 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 829 cod. proc. civ
Esso, per vero, sviluppando una censura di contenuto meritale, non si accorda con la natura del giudizio di impugnazione arbitrale, che è un giudizio a critica vincolata postulante la confluenza delle ragioni di doglianza in uno dei casi di nullità indicati dall'art. 829 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 18/09/2020, n. 19602
09-03-2021 -2- riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte (Cass., Sez. I, 18/09/2020, n. 19602).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25918-2019 proposto da: COMUNE di IRGOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO ARRU; - ricorrente - contro G. DI VIETO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ABENAVOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3390/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in eprigrafe la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione del Comune di Irgoli avverso il lodo arbitrale che su istanza della G.Di Vieto, affidataria dei lavori per la costruzione di una piscina, aveva dichiarato la risoluzione del contratto, divisandone l'inammissibilità in quanto non erano specificati «i canoni in concreto violati» e non era stata censurata <da ratio decidendi degli arbitri», ed, insieme, l'infondatezza risultando irrilevante la tempestività delle riserve ogni qualvolta si faccia «questione di invalidità del contratto» come appunto nel caso in cui se ne eccepisca la risoluzione. La cassazione di detta sentenza è reclamata dal Comune di Irgoli sulla base di due motivi ai quali replica l'intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale il Comune lamenta un vizio di omessa pronuncia in quanto la Corte d'Appello non avrebbe disaminato l'eccezione di erroneità del lodo per aver ritenuto esso deducente responsabile di gravi inadempienze contrattuali, è affetto da plurime ragioni di inammissibilità. Esso, per vero, sviluppando una censura di contenuto meritale, non si accorda con la natura del giudizio di impugnazione arbitrale, che è un giudizio a critica vincolata postulante la confluenza delle ragioni di doglianza in uno dei casi di nullità indicati dall'art. 829 cod. proc. civ. e la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il Ric. 2019 n. 25918 sez.

M1 - ud. 09-03-2021 -2- riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte (Cass., Sez. I, 18/09/2020, n. 19602). Non si allinea poi al contenuto decisorio della sentenza impugnata giacché interloquendo solo su un piano di merito, nessuna delle ratio deddendi ivi enunciate, intese a rimarcare natura e limiti del giudizio di impugnazione arbitrale ed, insieme, l'infondatezza del gravame, è fatta oggetto di specifica e puntuale critica idonea a giustificare il richiesto scrutinio di legittimità. In disparte anche da ciò, la declinata censura, volta a contestare la decisione impugnata per aver addebitato alle gravi inadempienze del deducente le ragioni di risoluzione del contratto, risulta palesemente estranea all'assunto fatto proprio dal decidente, dell'avviso evidententemente formulato per incidens alla luce delle viste premesse di rito — che in materia di appalto pubblico non si ponga la questione della tempestività delle riserve ove si agisca per la risoluzione del contratto.

3. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 829 cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità, poiché, al di là della rubrica e della riproduzione di una massima di questa Corte, difetta manifestamente di contenuto espositivo limitandosi a rivendicare una pretesa violazione di norme di diritto da parte degli arbitri che, ove dovesse essere intesa come riferita al tema della tempestività delle riserve, è fugata dal contrario principio affermato dal giudice del gravame.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. Ric. 2019 n. 25918 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -3- PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 9.3.2021. Il Presidente 11 Giulzia Don.ssa Fabri;.i(: