Italian Supreme Court dismisses appeal regarding social security contributions and collection rules applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the National Forensic Pension Fund's appeal against a lower court ruling that revoked an enforceable title for unpaid social security contributions. The Fund argued that specific collection provisions applied only to public entities and that the 'collect if not collected' rule was no longer valid, while the Revenue Agency contended the rules applied to the Fund's public function. The Court rejected these arguments, affirming the applicability of the collection norms to the Fund's public duties and ruling that the procedural expiration did not extinguish the underlying debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, commi 527-529 della L. 228/2012; Art. 32 del D.P.R. 43/88: The collection provisions apply to private foundations performing public functions, and the expiration of specific collection terms does not extinguish the underlying debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DINANZA sul ricorso 31064-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO DEL FEDERICO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRA 111. - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1807/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ricorre per cassazione sulla base di tre motivi avverso l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha revocato il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dall'odierna ricorrente al fine dell'integrale riversamento dei contributi previdenziali dovuti dai propri, iscritti per gli anni 1998 e 1999, sull'assunto che ai relativi ruoli si rendevano applicabili le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 dell'art. 11. 24 dicembre 2012, in guisa dei quali quelli divenuti esecutivi entro il 31.12.1999 divenivano privi di efficaci; che non era per contro applicabile l'art. 32 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo dell'obbligo del "riscosso per non riscosso" venuto meno a seguito dell'abrogazione di cui all'art. 2 d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 e che non vi era inoltre prova che la pretesa si riferisse a ruoli di formazione precedente.
Al proposto ricorso resiste l'intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso, mentre non ha svolto attività processuale Banca Monte dei Paschi di Siena soggetto preposto all'esazione. Ric. 2018 n. 31064 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -2-
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta nella specie la ravvisata applicabilità dei citati commi 527, 528 e 529 poiché essi possono reputarsi applicabili solo ai crediti di enti pubblici e non quindi ai crediti previdenziali della Cassa Forense, che è una fondazione di diritto privato che non accede a finanziamenti pubblici, ed in ogni caso non si applicherebbero ai rapporti già esauriti rispetto ai quali sia mancata ogni comunicazione e rendicontazione, fermo, diversamente, il dubbio di costituzionalità della citata disciplina, è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229) — con opinamento che non si presta a rimeditazione alla luce degli argomenti sviluppati dal motivo, riproduttivi di quelli già vagliati nell'occasione — circa la prima obiezione, confermando l'applicabilità delle norme citate ai crediti previdenziali in parola sul rilievo della funzione pubblica disimpegnata dalla Cassa Forense e della possibilità di provvedere alla riscossione mediante ruolo, che «la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura».
3. Nella medesima occasione, sconfessando altresì l'accennato dubbio di costituzionalità («le considerazioni che precedono consentono di superare i dubbi di incostituzionalità della menzionata L. n. 228 del Ric. 2018 n. 31064 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -3- 2012, come prospettati dalla ricorrente»), si è poi osservato in pari chiave ostativa, circa la seconda obiezione, «che l'eventuale decorso dei detti termini non avrebbe mai potuto comportare l'esaurimento del rapporto, e cioè la consolidata ed intangibile acquisizione alla sfera giuridica della Cassa dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, atteso che per detta acquisizione sarebbe stata comunque necessario l'espletamento della "procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli" di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 che il motivo peraltro ignora.
4. Il secondo motivo di ricorso, inteso a denunciare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. poiché la Corte d'Appello avrebbe motivato in ordine all'inapplicabilità alla specie dell'art. 32 d.P.R. 43/88 quantunque la domanda introduttiva del giudizio fosse volta conseguire l'indifferenziato versamento di tutti gli importi iscritti a ruolo, sia se assoggettati all'obbligo del riscosso per non riscosso che a semplice incasso, è affetto da pregiudiziale inammissibilità, non essendo la deduzione assistita da un debito interesse impugnatorio una volta che sia acclarato, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, la non debenza di tutte le somme iscritte a ruolo sino al 31.12.1999, tanto più se, come riporta la stessa deducente, la norma di cui ha ragionato il decidente riguarda «importi assai modesti».
5. Il terzo motivo di ricorso, inteso a denunciare l'inconferenza del citato richiamo normativo, riguardando la pretesa i ruoli supplettivi per l'anno 1998 in relazione ai quali l'obbligo in questione era venuto meno, resta conseguentemente assorbito.
5. Il ricorso va dunque respinto con condanna del soccombente alle spese di lite solo in favore della parte costituita. Doppio contributo ove dovuto. Ric. 2018 n. 31064 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -4- PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della Agenzia delle Entrate-Riscossione in euro 4100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 9.3.2021. . :Irto boL. 1! : NE DE