Court dismisses appeal on jurisdiction, confirming consumer court competence for guarantor not acting professionally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bank's appeal against a lower court ruling that transferred jurisdiction to the consumer court in Padova. The bank argued the guarantor was a professional due to her role in the debtor company, but the court found she had no actual role in the debtor's operations. Consequently, the court held that the guarantor qualified as a consumer because the guarantee was not an instrumental act of her professional activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 19, 20 c.p.c.; In guarantee contracts, consumer protection rules apply independently to the guarantor if they are a natural person acting outside their professional scope, even if the main debtor is a professional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8507-2020 proposto da: BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CI ,ODIA N 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO FERRU; - ricorrente - contro MINGARDO MARZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 43/2020 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 2()/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICKNTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTIRO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Padova. RITEN UTO CHE 1.- Marzia Mingardo ha garantito con lettera di fideiussione un mutuo ed altri finanziamenti alla società Oliver Trasporti srl, inizialmente per un ammontare di 110 mila curo, e poi di 300 mila , unitamente a tale Stefano Zanella.
La Banca Adria, avente diritto alla restituzione della somma, dopo l'insolvenza della società, ha agito verso i fideiussori, ottenendo ingiunzione di pagamento da entrambi. La Mingardo ha proposto opposizione, ed oltre agli argomenti a contestazione del credito, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, quello di Rovigo, assumendo invece come foro competente quello del consumatore, ossia il Tribunale di Padova, e ciò in ragione della sua condizione di consumatore, in quanto persona fisica priva •di ruolo nella società debitrice. Il Tribunale di Rovigo •ha accolto questa eccezione dichiarando la competenza del Tribunale di Padova. 2.- La Banca Adria ricorre avverso tale sentenza con cinque motivi.
Non v'è costituzione della Mingardo. 3.-TI PG ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 08507 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- 4.- 11 terzo motivo va esaminato per primo, in quanto risulta di una certa priorità logica rispetto agli altri, consistendo nella tesi della inammissibilità della eccezione di incompetenza, poiché formulata in modo incompleto. Denuncia dunque violazione degli articoli 115, 19 e 20 c.p.c. e rimprovera alla decisione impugnata di avere preso in considerazione l'eccezione di incompetenza sebbene non fosse ammissibile, posto che chi ha fatto l'eccezione non ha dimostrato che quello del consumatore era l'unico foro possibile e che quelli alternativi andavano esclusi.
Il motivo è inammissibile. E' infatti quella della incompletezza della eccezione una questione che riguarda il giudizio di merito, e che non può essere riproposta nel regolamento di competenza (v. in senso simile Cass. 12997/ 2009; Cass. 13406/ 2011), dove il giudizio attiene esclusivamente alla corretta individuazione del foro ad opera della decisione impugnata. 5.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 122 D.I.vo, n. 385 del 1993. Secondo la ricorrente il foro del consumatore non si applica in quanto l'ammontare del finanziamento supera i 75 mila euro, somma oltre la quale è previsto il foro ordinario: a dimostrazione di questo assunto, e della violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, viene invocato un precedente di questa Corte (Cass. 14090/ 2016).
Il motivo è infondato. Infatti quella regola vale nel caso di credito al consumo, ossia di finanziamenti fatti al consumatore direttamente, in quanto tale, ed opera sulla presunzione che un ammontare cosi alto esclude la finalità di finanziamento del consumo, o meglio, pone un limite alla tutela del consumatore prevista dalla legge citata la cui finalità è di proteggere il consumatore per prestiti che sono appunto finalizzati al "consumo", Ric. 2020 n. 08507 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- con esclusione dunque di quelli di notevole importo o garantiti da ipoteca su bene immobile.
Non è regola applicabile al caso presente, dove non si fa questione di credito al consumo, ossia di un finanziamento concesso ad un soggetto non professionista per l'acquisto di beni, ma si versa in una ipotesi di fideiussione a garanzia di un finanziamento bancario. 6.- Gli altri tre motivi mirano a dimostrare che il fideiussore ha lo stesso status del debitore garantito: se è imprenditore o professionista questo, allora è imprenditore o professionista l'altro. Poiché la fideiussione è rapporto accessorio al credito garantito, se ne ricava che lo stallo- proprio del debitore principale si trasmette anche al garante e si adduce, anche qui, a sostegno di tale assunto, una precedente giurisprudenza di questa Corte.
I motivi sono però infondati. Invero, dopo le precisazioni introdotte dalla giurisprudenza della Unione Europea, questa Corte ha affermato la regola secondo cui nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. 742/ 2020;
Cass. 27618/ 2020). Ric. 2020 n. 08507 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4- c2L. Risulta pacifico che la -Mingardo non ha agito, nella fideiussione, in qualità di professionista o imprenditrice, non avendo alcun ruolo nella società garantita, né è emerso che la garanzia è stata prestata per attività proprie o connesse a quella della società. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Padova, quale foro del consumatore. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo .di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Ro