Ordinanza — n. 24992/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente 6).0 te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6924-2020 proposto da: OMNI ALEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL SELCE 441/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLINA FARAONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO RICCIARDI; - ricorrente- contro GR AZI ANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 65/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 comma 2 c.p, articolo 1182 c.c; Ordinanza — n. 24992/2021 — snciv · Corte di Cassazione: K' giurisprudenza di questa corte quella secondo cui in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. 21910/ 2014 ed in seguito 4523/ 2017).
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ente 6).0 te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6924-2020 proposto da: OMNI ALEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL SELCE 441/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLINA FARAONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO RICCIARDI; - ricorrente- contro GR AZI ANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 65/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRI GENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTE) PROCURATORE GENERAI ,E DOTT. ALBERTO CARDINE), chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la competenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 c.p.c. RITENUTO CE L 1.- Il dott. Vincenzo Graziano ha acquistato, con atto del 19.7.2013, le quote di partecipazione nella società "Centro Chirurgia cardiovascolare San Michele" dai due soci che le detenevano, ossia i dott.ri Roberto Lino e Donatella Picone.
Nei suddetti atti di cessione era previsto un pagamento rateizzato del corrispettivo di tale cessione, cui ha fatto seguito, con atto del 13.4.2015, un nuovo accordo volto a meglio precisare quella rateizzazione. Infine, con due distinti atti, del 2019, i due danti causa hanno ceduto il credito relativo all'ultima rata alla società Omnialex srl. Quest'ultima, atteso il mancato pagamento della somma oggetto del credito ceduto, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Como, nei riguardi del debitore ceduto, ossia il dott. Vincenzo Graziano, che però ha proposto opposizione ed ha dedotto oltre che infondatezza nel merito della pretesa- assumendo di avere corrisposto sotto altra forma la somma oggetto del credito ceduto- altresì incompetenza per materia, dovendo la controversia essere di cognizione della sezione specializzata per l'impresa. 2.- Il Tribunale di Conio ha accolto l'eccezione, ritenendo la competenza della sezione imprese del Tribunale di Napoli.
Ric. 2020 n. 06924 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- 3.-Avverso tale sentenza propone regolamento di competenza la Omnialex srl, con un motivo di ricorso, cui resiste Vincenzo Graziano. E' intervenuto il PG che ha chiesto affermarsi la competenza, sLi, del Tribunale delle Imprese, ma di quello di Milano. CONSIDERATO CI I 4.- Secondo la ricorrente, la controversia non ha ad oggetto né il trasferimento di un rapporto societario né tantomeno un diritto inerente, ma piuttosto un diritto derivante da un atto di cessione del credito, che è "autonomo" rispetto alla cessione societaria da cui deriva; tra l'altro., sostiene la Omnialex di essere estranea sia al rapporto sociale sia all'atto di cessione delle quote, e che la controversia attiene solo a una questione patrimoni* all'interno del rapporto tra cedente e cessionario, con conseguente competenza del 'fribunale di Como. 5.- Il ricorso è infondato.
K' giurisprudenza di questa corte quella secondo cui in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. 21910/ 2014 ed in seguito 4523/ 2017).
Questa interpretazione si giustifica in quanto «l'ulteriore disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti Ric. 2020 n. 06924 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- inerenti si presta ad essere intesa non già nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), bensì nel senso che tali diritti siano quelli nascenti ... (sia)... dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento,.. (che) da ogni altro negozio avente ad oggetto) comunque le partecipazioni sociali, ed altresì in ragione del fatto che il credito ceduto conserva la sua natura di credito originante dal negozio di cessione delle quote sociali>>.
Questa ricostruzione va dunque raffermata, con il riconoscimento della competenza della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, in quanto, in ragione dell'articolo 4 della legger 68 del 2003, il Tribunale delle Imprese competente per territorio si individua in base "agli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale", tra cui v'è il foro del luogo in cui è destinata ad essere eseguita la prestazione (articolo 1182 c.c.), che, nella fattispecie è nel distretto del Tribunale Imprese di Milano. 6.- 11 ricorso va dunque rigettato con affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ed afferma la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2020 n. 06924 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4-