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Ordinanza — n. 24991/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal against revocatory action based on family ties and unpaid price as sufficient presumptive evidence under Art. 2729 c.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24991/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Lara Setti's appeal against a revocatory action filed by her mother-in-law, Silvana Natri, regarding the sale of a property by her husband. Natri argued that the sale was fraudulent because the buyer, Setti, was the husband's daughter-in-law, the purchase price remained unpaid, and the husband had previously borrowed money to pay the first installment. The court held that these facts, grounded in established social experience regarding family financial knowledge, constituted grave, precise, and concordant presumptive evidence of the buyer's awareness of the damage, thus validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.: The presumption of bad faith requires evidence that is grave, precise, and concordant; family ties and unpaid purchase price can constitute such evidence when based on established social experience regarding the knowledge of family financial situations.

Parole chiave

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revocatory action presumption of bad faith family ties evidence unpaid purchase price Art. 2729 c.c. social experience fraudulent conveyance revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2729 c.c.
articolo 2729 c.c
CONSIDERATO CHE 3.- Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'articolo 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19485/2017
Cass. 29635/2018
Cass. 22898/2013
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Testo completo

G ute.( . ORDINANZA sul ricorso 4588-2019 proposto da: SETTI LARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO FRANCI';SCHINI; - ricorrente - contro NATRI SILVANA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTI DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSITPE BENASSI, DOMENICO ALB(I)NI; - controrkorrente - nonché contro MIANI ARAMIS ; - intimato - avverso la sentenza n. 43/21118 della CORTE D'APPKI,I,0 di BOLOGNA, depositata l' 08/01/21_118; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- A seguito della separazione personale tra Aramis Miani e Silvana Natri, il primo si è impegnato ad acquistare la metà di proprietà della seconda di un immobile che i due avevano in comune, con l'obbligo di versare il prezzo in tre rate. Il Miani ha corrisposto solo la prima rata e non le altre due, ma nel frattempo ha ceduto l'immobile alla nuora, Lara Setti. l,a ex moglie, Silvana Natri, a seguito del mancato pagamento del rimanente corrispettivo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex coniuge.

Inoltre, la Natri, temendo che l' alienazione dell'immobile- fatta dall'ex coniuge alla nuora- fosse di pregiudizio, ossia fosse finalizzata a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, atteso il credito che lei aveva per il corrispettivo della vendita al marito, ha agito verso Miani- l'ex coniuge- e la nuora con azione i revocatoria, che è stata accolta sia in primo grado che in appello, sul presupposto che erano emersi sufficienti indizi della consapevolezza della acquirente (la nuora) del danno che sarebbe derivato alla creditrice. 2.- Lara Setti, acquirente del bene, ricorre con un motivo, cui si oppone con controricorso Silvana Natri.

CONSIDERATO CHE 3.- Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'articolo 2729 c.c. Ric. 2019 n. 04588 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- Secondo la ricorrente la Corte di merito non avrebbe fatto buon uso delle presunzioni, meglio, dei criteri legali che presiedono al ragionamento presuntivo. La Corte aveva dedotto la consapevolezza dell'acquirente, che era la nuora dell'alienante, del danno che dalla vendita sarebbe derivata alla creditrice di quest'ultimo (la sua ex moglie) da una serie di elementi:

a) lo stretto legame familiare, in base al quale, tra l'altro, il marito della ricorrente, Andrea Miani, figlio dunque dell'alienante, aveva prestato a quest'ultimo il denaro per il pagamento della prima rata alla ex moglie;

b) la circostanza che il prezzo della compravendita da Miani a Setti, ossia l'atto oggetto di revoca, non era mai stato corrisposto;

c) la consapevolezza del debito che l'alienante aveva nei confronti della ex moglie, che risultava dalla compravendita, data la provenienza del bene. Secondo la ricorrente questi elementi sono insufficienti a fornire una prova presuntiva ed è stato loro attribuito un valore indiziario che in realtà non hanno. Il motivo è infondato. La prova per presunzioni è fondata su un criterio legale (articolo 2729 c.c.) che impone che gli indizi dai quali si può indurre un fatto ignoto debbano essere gravi, precisi e concordanti. Se il giudice di merito attribuisce carattere di gravità, concordanza e precisione a fatti storici che invece quei caratteri non hanno, il suo giudizio è in contrasto con il suddetto criterio legale, e dunque è censurabile per violazione di legge (Cass. 19485/ 2017;

Cass. 29635/ 2018). Nel caso presente, il legame familiare stretto tra alienante ed acquirente, il mancato versamento del prezzo, la conoscenza della provenienza del bene acquistato, ossia la conoscenza del fatto che quel bene era venduto dal suocero per averlo acquistato dalla ex moglie, a Ric. 2019 n. 04588 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- cui doveva parte del prezzo, sono tutti elementi indicativi della conoscibilità del danno che, acquistando il bene, si poteva infliggere al creditore. Regola vuole che si debba trattare di elementi gravi, ossia che hanno l'attitudine, con elevato grado di probabilità, a produrre conclusioni circa il fatto da provare (Cass. 22898/ 2013); di fatti precisi, ossia che conducono, in modo non equivoco, alla conclusione che la ricorrente sapesse del pregiudizio che stava arrecando alla creditrice; che siano inoltre concordanti in quanto convergenti sul fatto ignoto da accertare.

Queste caratteristiche dipendono dal tipo di ragionamento inferenziale che i fatti consentono, che spesso è un ragionamento basato su massime di esperienza, in base alle quali si afferma che un fatto ne indica un altro, perché, per rilevazione statistica o per valutazione sociale tipica, normalmente è così. Nella fattispecie si tratta di fatti il cui significato indiziario (gravità, precisione e concordanza) è basato su massime di esperienza fondate, ossia in base. alle quali il rapporto di parentela rende edotti delle situazioni patrimoniali dei congiunti proprio perché normalmente, ossia secondo una valutazione sociale tipica gli stretti congiunti conoscono le situazioni patrimoniali reciproche; perché fare prestito per il pagamento della rata significa sapere che essa serve ad estinguere parte di un debito, anche qui secondo quanto normalmente accade; il mancato versamento del prezzo, infine, sempre secondo quanto normalmente accade, è indice che la compravendita o non è voluta o lo è per scopi indiretti rispetto alla causa propria.

Il ragionamento induttivo, dunque, fatto dalla Corte, in quanto basato RAit su massime di esperienza fondate, è esente da censure: oltretutto, la pretesa erronea valutazione della prova presuntiva finisce con il Ric. 2019 n. 04588 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4- sollecitare un nuovo e non consentito esame nel merito. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Segue la condanna alle spese di lite. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento di 6000,00 curo di spese legali, oltre 200" euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 13 aprile 2021 Il