Cassation Court corrects a clerical error in an order regarding the correct party named in the costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order due to a clear clerical error identifying the wrong party in the costs award. The applicant argued that while the reasoning correctly stated the tax authority was liable for costs, the operative part erroneously named the opposing party as the beneficiary. The court ruled that the error was material and obvious, mandating the correction to reflect the correct party name.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A clear clerical error in the operative part of a judgment or order that contradicts the reasoning requires immediate correction to ensure the document accurately reflects the court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 20250-2020 proposto da: DI STEFANO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE (02438750586), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002); - intimati - avverso l'ordinanza n. 14502/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. Rilevato che Mauro Di Stefano ha chiesto che venga corretta da un errore materiale l'ordinanza di questa Corte 9.7.2020 n. 14502; ha dedotto che con tale ordinanza era stato accolto il suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22.3.2018 n. 6267, e - nella motivazione - la parte resistente era stata condannata alle spese; tuttavia, nel dispositivo, la parte soccombente (e cioè il controricorrente) ea stata condannata al pagamento delle spese di lite "in favore del controticorrente", invece che in favore del ricorrente;
Considerato che palese è l'errore materiale di cui si chiede la correzione, come emerge inequivocabilmente dal fatto che a pagina quattro, terzo capoverso, della sentenza impugnata, si afferma chiaramente che "in base al principio della soccomberka, segue la condanna dell'agente della riscossione alle spese del presente giudkio di legittimità"; l'ordinanza di questa Corte n. 14502/20 va pertanto corretta come segue: alla pagina cinque, quarto rigo, in luogo delle parole "del controricorrente" si leggano le parole: clel ricorrente" Fermo il resto.
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte Ric. 2020 n. 20250 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 01). P.q.m. -) dispone che la ordinanza di questa Corte del 9 luglio 2020 n. 14502 sia corretta così come indicato in motivazione; -) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 aprile 2021.
Il Presidente (Francesco Cirillo) , ()L Funn Gtud -li; 4)U - Par c(Ciorra Depositata in Oggi, 15 SEI