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Ordinanza — n. 24986/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank's refusal to pay due to signature mismatch on negotiable instrument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24986/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Luciano Beretti's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision rejecting his claim for damages. Beretti argued that the signature on the postal order matched the specimen and that the bank failed to investigate further before refusing payment. The court held that the signature discrepancy alone justified the bank's refusal and that the appellate court did not omit any decisive factual examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 385, c.p.c.: A discrepancy between the signature on a negotiable instrument and the specimen deposited by the drawer constitutes a sufficient ground for the drawee to refuse payment, rendering further investigation unnecessary and excluding the drawer's liability for non-payment.

Parole chiave

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negotiable instrument signature discrepancy postal order bank liability protest withdrawal appellate review factual finding memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 385, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
articolo 115 c.p
13-04-2021 -3- -) sia perché nel caso di specie doveva ritenersi provato ex articolo 115 c.p.c.
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Testo completo

(2 Gfr ( ORDINANZA sul ricorso 2869-2019 proposto da: BERETTI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALTER POMPEO AZZOLINI; - ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA (97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LINA GAI SANTE; - controticorrente - nonché contro FALLIMENTO TRANSCOTEX ; - intimato - avverso la sentenza n. 1621/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 Luciano Beretti convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Poste Italiane s.p.a., esponendo che: -) nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società Transcotex s.r.l. aveva emesso un assegno postale per l'importo di euro 68.599,35; -) la società Poste Italiane il 30 luglio 2008 "elevava il protesto" (così il ricorso; deve ritenersi, rectius, che rifiutò il pagamento del titolo provocando la levata del protesto), sul presupposto che la firma di traenza fosse "illeggibile e non corrispondente allo specimen"; -) sebbene la Camera di Commercio di Milano, su istanza dell'interessato, provvide alla cancellazione del protesto il 3 novembre 2008, sia l'attore che la società da lui amministrata avevano subito ingenti danni, indicati complessivamente nella misura di euro 500.000 (poi ridotta in appello ad curo 250.000), in conseguenza della levata del suddetto protesto.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al relativo risarcimento. La Poste Italiane si costituì sollevando varie eccezioni pregiudiziali di rito, che non vengono in rilievo in questa sede, e negando comunque la propria responsabilità. Ric. 2019 n. 02869 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- 2. Con sentenza 29 novembre 2012 n. 2036 il Tribunale di Reggio Emilia rigettò la domanda. A fondamento della propria decisione il Tribunale adottò due rationes decidendi:

a) nessun discredito commerciale era potuto derivare all'attore dalla levata del protesto, avvenuta per una irregolarità formale (illeggibilità della firma di traenza e sua non conformità allo .specimen), e non per mancanza di fondi;

b) la società convenuta aveva eccepito di avere, prima di levare il protesto, cercato più volte di contattare il traente per avere informazioni, ma invano a causa della irreperibilità di quello; tale circostanza di fatto, non essendo stata contestata tempestivamente dall'attore, si doveva dare per ammessa, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di colpa nella condotta della Poste Italiane.

3. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente in via principale, e dalla Poste Italiane in via incidentale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 15 giugno 2018 n. 1621 rigettò ambo gli appelli. Per quanto in questa sede ancora rileva, a fondamento della propria decisione di rigetto dell'appello proposto da Luciano Beretti la Corte d'appello affermò che la società convenuta non era in colpa per due ragioni: -) sia perché ai fini della legittimità della levata del protesto è sufficiente una difformità prima facie tra la firma di traenza e lo Jpecimen, senza necessità che l'istituto di credito proceda a particolari accertamenti, Ric. 2019 n. 02869 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- -) sia perché nel caso di specie doveva ritenersi provato ex articolo 115 c.p.c. che la Poste Italiane avere tenuto una condotta diligente, avendo cercato di contattare il traente senza riuscirvi per fatto ad essa non imputabile.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Luciano Beretti con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Poste Italiane. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 115 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere la colpa della Poste Italiane sul presupposto che questa, prima di levare il protesto, avrebbe cercato, ma inutilmente, di contattare il traente.

Tale circostanza di fatto, prosegue il ricorrente, venne ritenuta dalla Corte d'appello provata ex articolo 115 c.p.c. in base all'assunto che, una volta dedotta dalla Poste italiane nella propria comparsa di costituzione e risposta, non era stata prontamente contestata in modo specifico e circostanziato dall'attore. Deduce il ricorrente, in primo luogo, che quella circostanza era stata da lui puntualmente contestata; e comunque che si trattava di un c.d. "fatto secondario", come tale sottratto all'onere di espressa contestazione ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.. 1.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d'appello, infatti, ha fondato la prova decisione su due distinte rationes decidendi, e cioè: Ric. 2019 n. 02869 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4- a) l'assenza di colpa della Poste Italiane, derivante dal fatto che la società trattaria cercò inutilmente di contattare il traente prima di rifiutare il pagamento del titolo;

b) l'assenza di colpa della Poste Italiane in quanto, una volta riscontrata la difformità tra la firma di traenza e lo specimen, il trattati() legittimamente doveva rifiutare il pagamento del titolo, senza compiere nessun ulteriore accertamento (così la sentenza impugnata, p. 4, quarto capoverso dei "Motivi della decisione"). Questa seconda ratio decidendi, come si dirà, non è stata validamente impugnata, con la conseguenza che essa è divenuta definitiva. La definitività dell'accertamento della non corrispondenza tra firma di traenza e specimen rende dunque superfluo stabilire sia se la Poste Italiane avesse o non avesse cercato di contattare il traente prima di rifiutare il pagamento del titolo, sia se tale deduzione in fatto fu validamente contestata dall'odierno ricorrente. La suddetta difformità, infatti, costituiva di per sé motivo sufficiente a rifiutare il pagamento del titolo e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del trattario per il mancato pagamento.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di "insufficiente motivaione circa un fatto decisivo", formalmente richiamando la previsione di cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c.. Deduce che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la firma di traenza presente sul titolo protestato era conforme allo Jpecimen; che tale conformità risultava da una perizia di parte trascurata dalla Corte d'appello; che era onere della società convenuta accertare "con diligente esame" l'autenticità della firma e dare in giudizio la relativa prova.

Ric. 2019 n. 02869 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -5- 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, sia pure in modo telegrafico, ha ritenuto "legittima e corretta" la valutazione con cui il giudice di primo grado aveva, a sua volta, reputato conforme a diritto il rifiuto del pagamento del titolo, a causa della difformità tra lo specimen depositato dal traente e la fitina di traenza apposta sul titolo. Non vi fu, dunque, da parte della Corte d'appello alcun omesso esame di fatti decisivi. Lo stabilire, poi, se la firma apposta su un titolo di credito sia conforme o difforme dallo specimen depositato per effetto della convenzione di assegno costituisce un accertamento di fatto, che la Corte di appello non ha omesso, ed il cui esito è riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Luciano Beretti alla rifusione in favore di Poste Italiane s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 5.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 02869 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -6- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile