Cassation court allows appeal against tax collection agency, ordering first-instance costs at minimum tariff due to valuation error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Sandro Cimignolo's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding litigation costs. Cimignolo argued the first-instance costs were undervalued because the case value was calculated incorrectly, failing to account for the specific rules governing execution oppositions. The court agreed that the lower court erred in applying the minimum tariff but deemed a remittal unnecessary, instead calculating the correct costs directly in this proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1, d.m. 55/14; Art. 17, comma 1, c.p.c.: For execution oppositions, case value is determined by the credit amount, not the judgment result, requiring minimum tariff compliance for costs.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28134-2018 proposto da: CIMIGNOLO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2086/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Sandro Cimignolo ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, pur accogliendo l'opposizione da lui proposta avverso due cartelle di pagamento, compensò le spese di lite nei confronti dell'agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a.
2. La Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame proposto da Sandro Cirnignolo, condannò la Equitalia Sud alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, e liquidò le spese legali del primo grado in euro 400,00 per competenze ed curo 120,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
3. Avverso tale decisione Sandro Cimignolo ricorre per cassazione con ricorso fondato su un solo motivo. Con ordinanza interlocutoria 20.5.2020 n. 9272 questa Corte ha ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ope legis della Equitalia Sud s.p.a.. La Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 132 c.p.c.; nonché dell'articolo 4 d.m. 5 aprile 2014 n.
55. Deduce che la Corte d'appello, nel liquidare nella somma di euro 400 le spese del primo grado di giudizio avrebbe commesso i seguenti errori: -) ha liquidato le spese in una somma omnicomprensiva, e non per fasi; -) ha compiuto una liquidazione inferiore alla misura minima stabilita dalla legge. 1.1. Il motivo è fondato. Ric. 2018 n. 28134 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, l'art. 5, comma primo, d.m. 55/14 stabilisce che il valore della causa si determina "a norma del codice di procedura civile".
Il primo grado del presente giudizio aveva ad oggetto una opposizione esecutiva (ex art. 615 c.p.c.). Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina, ai sensi dell'art. 17, comma primo, c.p.c., "dal credito per cui si procede". Nel caso di specie è la stessa sentenza impugnata a riferire che il credito erariale oggetto di opposizione era pari ad euro 1.124,24 (così si legge nella sentenza impugnata, p. 2). Né poteva incidere su tale valore la circostanza che il Tribunale, all'esito del giudizio, dichiarò in parte cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia parziale alla propria pretesa da parte dell'ente impositore.
Ed infatti il principio per cui il valore della causa si determina in base al decisum, e non in base al petitum, è dettato dall'art. 5, comma 1, d.m. 55/14 solo per i giudizi "per pagamento di somme o liquidaione di danni", non per le opposizioni all'esecuzione. 1.2. Ciò posto circa i criteri di determinazione del valore della causa, deve ora rilevarsi che per le controversie dinanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro il compenso minimo tabellare previsto dal 5 2 dell'Allegato unico al d.m. 10.3.2014 n. 55 è pari complessivamente, per le cinque fasi di giudizio ivi previste, ad euro 1.378.
Sussiste, pertanto, la lamentata violazione dell'articolo 4 dell'Allegato unico al d.m. 10.3.2014 n. 55.
2. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio. Ric. 2018 n. 28134 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, mediante la liquidazione nella presente sede delle spese di soccombenza del primo grado di giudizio. Tali spese vanno liquidate in base al suddetto valore della controversia (1.124,24), ma tenendo conto: - che tale valore eccede di pochissimo la soglia inferiore dello scaglione di riferimento (curo 1.100); - che il giudizio non poneva alcuna seria difficoltà giuridica, né richiedeva competenze particolari; - che sulle questioni oggetto del contendere non vi erano contrasti giurisprudenziali; - che la fase istruttoria consistita unicamente nel deposito di documenti.
Tali circostanze giustificano la liquidazione dei compensi in misura pari al minimo tabellare per ogni fase, secondo il prospetto che segue: Fase Compenso minimo Studio 203 Introduttiva 203 Istruttoria 567 Decisionale 405 Totale 1.378 3. Resta ferma la liquidazione delle spese del giudizio di appello, così come compiuta dalla sentenza impugnata.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. Ric. 2018 n. 28134 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4- (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione in favore di Sandro Cimig-nolo delle spese del primo grado del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.378, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, ferme restando le rimanenti statuizioni contenute nella sentenza impugnata; (-) condanna la Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione in favore di Sandro Cimignolo delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 aprile 2021.
Il Presidente (Francesco Cirillo) Il F