Italian Supreme Court dismisses revocation appeal against cassation inadmissibility ruling due to procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Marco Marroni's revocation appeal inadmissible against a prior ruling that dismissed his cassation request. Marroni argued he discovered a decisive element regarding condominium garage rights due to force majeure, but the Court held that revocation is only permitted against substantive judgments, not mere inadmissibility rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: Revocation proceedings are strictly limited to judgments resolving the merits under Art. 384 c.p.c.; appeals against inadmissibility rulings are procedurally barred.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA -17 sul ricorso 17104-2019 proposto da: MARRONI MARCO, rappresentato e difeso EUGENIO GALASSI in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro BRIZZOLI DI PIETRO MARIA LUISA, D'EUGENIO MARGITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALINO MASTRILLI; - controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/05/2018, Ari' ,/.2,22'11g udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da Brizzoli Maria Luisa e D'Eugenio Margita, proprietari di appartamento facenti parte del Condominio "Le Palme" in Giulianova (TE), nei confronti di Marroni Marco, proprietario di altro appartamento compreso nel medesimo condominio, domanda volta a fare accertare l'inesistenza di diritti del convenuto sul garage condominiale e sulle relative pertinenze. Per la cassazione della sentenza Marroni Marco ha proposto ricorso, che è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 12227 del 18 maggio 2018.
Contro tale ordinanza il medesimo Marroni Marco ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, con il quale, in relazione all'art. 395, n. 3, c.p.c., ha fatto presente di aver rinvenuto «un elemento decisivo che non è stato prodotto in giudizio per causa di forza maggiore». Si sostiene che tale elemento ("uno dei due telecomandi consegnati dagli allora danti causa venditori dell'appartamento") confermava la natura condominiale dell'area di cui le controparti rivendicavano la proprietà solo in capo ad alcuni dei condomini.
Brizzoli Di Pietro Maria Luisa e D'Eugenio Margita hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è, infatti, inammissibile. Essendo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12227 del 2018 che ha definito il giudizio una pronuncia di inammissibilità del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. contro la stessa non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per il prospettato motivo, di cui al numero 3) del primo comma dell'art. 395 c.p.c.
Si tratta di conclusione che deriva dal piano esame della lettera degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; e si tratta di conclusione convalidata dalla Ric. 2019 n. 17104 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- giurisprudenza di questa Corte. È stato infatti sottolineato (Cass., Sez. Il, 14 gennaio 2011, n. 862) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391 -ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391 -ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. n. 21912/2015; n. 31265/2018).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto Ric. 2019 n. 17104 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2