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Ordinanza — n. 24981/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal without special power of attorney and lack of notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24981/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the withdrawal was signed only by the client's attorney without a special power of attorney and was neither notified to the opposing party nor accepted by them. The material facts show that the withdrawal was submitted on April 16, 2021, but failed to meet procedural requirements for valid renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal became inadmissible due to a subsequent lack of interest in the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the withdrawal is not properly executed with a special power of attorney and lacks notification or acceptance by the opposing party, resulting in a subsequent lack of interest in the litigation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal special power of attorney notification to opposing party lack of interest in litigation inadmissible cassation appeal ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25778-2019 proposto da: AZIENDA AGRIZOOTECNICA GREEN SOCIETA' SEMPLICE, IACOVAZZI MARIO e D'ONGHIA COSIMA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato LEONARDO DIGIROLAMO - ricorrenti - contro RADICCI DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA CASAMASSIMA - con troricorrente - avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST.

DI TARANTO, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, n. 63/2019, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del Tribunale di Taranto n. 541/2015, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dai predetti avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2010, emesso dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, per il pagamento della somma di C 13.800 in favore di Radicci Donato.

Ricorrono per la cassazione della decisione di seconde cure la Azienda Agrizootecnica Green soc. semplice, Iacovazzi Mario e D'Onghia Cosima, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Radicci Donato. In data 16.4.2021 è pervenuta istanza di rinuncia al ricorso, firmata dal solo avvocato dei ricorrenti, non notificata alla parte controricorrente, né da questa accettata. RAGIONI DELLA DECISIONE Per effetto della rinuncia, che risulta sottoscritta dal solo procuratore di parte ricorrente, non munito della procura speciale richiesta per detto specifico atto, non è stata notificata dalla parte ricorrente al controricorrente, e comunque non è stata da quest'ultimo accettata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'i mpug nazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2019 n. 25778 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -2- di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e calciarmi] la società ricorrente al pagamento in favore del contrericiDrrente delle spese del presente giudizio di legittimità, cle liquida 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generar: nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ceilai sesta sezione civile, in daza 21 aprile 2021. Il P res d ente ( 11 Funzi4ia4o Giud