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Ordinanza — n. 24979/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24979/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24979/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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(1. ,k) 6)- ORDINANZA sul ricorso 24068-2019 proposto da: BENEDUCE NUNZIATINA, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO MAZZUCCHIELLO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI e MANUELA MASSA - controricorrente - nonchè contro VOSA LAURA - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/02/2019 (1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 327 c.p, art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 24979/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Né tale possibilità gli era preclusa per il solo fatto di aver scelto -ancora una volta, in modo assolutamente rituale- di non proporre ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, ritenendolo evidentemente conforme al diritto. Del pari da respingere è l'ulteriore richiesta, sempre formulata dalla Beneduce con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in udienza pubblica. Il collegio ravvisa infatti l'evidenza decisoria che consente la definizione del giudizio in sede camerale e condivide la proposta del relatore. Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché il Tribunale Ric. 2019 n. 24068 sez.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria compenso del curatore fallimentare indennità di patrocinio liquidazione degli onorari difensivi compenso per prestazioni spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 327 c.p
Ne deriva la tempestività del ricorso, poiché il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Del pari da respingere è l'ulteriore richiesta, sempre formulata dalla Beneduce con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in udienza pubblica.
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Testo completo

(1. ,k) 6)- ORDINANZA sul ricorso 24068-2019 proposto da: BENEDUCE NUNZIATINA, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO MAZZUCCHIELLO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI e MANUELA MASSA - controricorrente - nonchè contro VOSA LAURA - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/02/2019 (1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione con la quale Beneduce Nunziatina aveva contestato il decreto di liquidazione del compenso dovuto al C.T.U., dott.ssa Vosa Laura, nella parte in cui esso aveva riconosciuto all'ausiliario la somma di C 25 per spese vive non documentate. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Beneduce Nunziatina, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'I.N.P.S. L'intimata Vosa Laura non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre scrutinare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa di parte controricorrente (cfr. pag. 2 del controricorso). L'eccezione è infondata. La stessa parte controricorrente dà atto che l'ordinanza del Tribunale di Napoli è stata depositata il 1.2.2019 ed il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 5.8.2019. Ne deriva la tempestività del ricorso, poiché il termine di cui all'art. 327 c.p.c. va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2019 (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 23363 del 03/11/2014, non massimata). Ric. 2019 n. 24068 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -2- Va quindi esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla Beneduce con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale. Ad avviso della ricorrente, l'I.N.P.S. non avrebbe interesse ad invocare il rigetto del ricorso, poiché il suo eventuale accoglimento si risolverebbe in un vantaggio per l'Istituto, che dovrebbe riconoscere all'ausiliario una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale di Napoli.

Inoltre, l'I.N.P.S. non avrebbe titolo per contraddire il ricorso, sia perché non sarebbe portatore di un interesse contrario a quello della parte ricorrente, sia perché non ha a sua volta impugnato il provvedimento del giudice di merito oggetto del presente giudizio di legittimità. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili. L'I.N.P.S., in quanto parte necessaria del giudizio di merito, ha ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo, al quale ha scelto -del tutto legittimamente- di resistere r all'iniziativa processuale della Beneduce mediante notificazione di controricorso.

Né tale possibilità gli era preclusa per il solo fatto di aver scelto -ancora una volta, in modo assolutamente rituale- di non proporre ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, ritenendolo evidentemente conforme al diritto. Del pari da respingere è l'ulteriore richiesta, sempre formulata dalla Beneduce con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in udienza pubblica. Il collegio ravvisa infatti l'evidenza decisoria che consente la definizione del giudizio in sede camerale e condivide la proposta del relatore. Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché il Tribunale Ric. 2019 n. 24068 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -3- avrebbe erroneamente interpretato l'unico motivo di opposizione proposto dalla Beneduce, ritenendo che la contestazione fosse limitata all'eccessività della somma riconosciuta al C.T.U., laddove -al contrario- l'odierna ricorrente ne aveva contestato in radice la debenza. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002, perché le spese di dattilografia dell'elaborato peritale, che il C.T.U. aveva inserito nella sua richiesta di liquidazione, non sarebbero state ripetibili, poiché la relazione peritale era stata depositata in modalità telematica.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale di Napoli ha fatto corretta applicazione dei precedenti di questa Corte, secondo cui "La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico"(Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636793). Il richiamato precedente chiarisce, in motivazione, che l'onere di specificità della nota spese va interpretato nel senso che l'ausiliario debba precisare, del totale delle spese vive sostenute, quante e quali siano documentate -avendo cura di allegare i relativi documenti giustificativi della spesa- e quante e quali invece non siano documentate. Relativamente a queste Ric. 2019 n. 24068 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -4- ultime, il richiamato precedente afferma che ", ./ess.i..r? dubita! che vi siano spese vive che non richiedono faCi...:--az,.one ricevuta fiscale, perché insite nella ,s,re.:z:entazone dell'elaborato, guaii la carta, gli inchiostri e i macei -:ali supporto e cancelleria indispensabili per la presentazfol,- , della relazione.

Esse sono documentate in re ipsa, con i. d,-?tics!to della relazione, cos: come quasi sempre è innegabile e CC i d O un criterio di regolarità causale, ur costo di trasporto ov,?, IO studio professionale o la residenza del consulente ;7GT sano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi cui consulente si debba recare a cagione dell'incart..:)'', e eonclude affermando che ... nell'odierno caso la ncn,eta e la' liquidazione sono state ammirevolmente modes.:e". Analogo ragionamento logico-giuricrce, :rict.E:a la considerazione finale circa l'ammirevole modestia dea !:.ornrna liquidata dal Tribunale per le spese vive non coc ,...inTer::ate è perfettamente app icabile al caso di specie„ -In cu dAso, peraltro, era stato riconosciuto all'ausiliario ur., d: spese vive non documentate di C 40; nella fattispece eqcietto del presente giudizio, la somma è addirittura di C 25.

Infine, ed il richiamo tronca ogni ulteriore discscre, non può escludersi che anche il collegamento alla rete L - le abbia un costo, così come anche la dattileic -ali., rur se eseguita mediante ii ricorso allo strumento inforrhatcl. Da quanto precede, discende l'irammissibilit:i'3 del ncors3. Le spese del presente giudizio d: legittimità, tquicérle come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato - 3 sers dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 cel 20C2- cella sussistenza dei presupposti processuali per il versarn2rtc di un Ric. 2019 n. 24068 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -5- ulteriore importo a titolo contributo unificato, pan qLello previsto per la propbsizione dell'impugnazione, se lon;L:c., PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e do-Ida. -ind la ricorrente al pagamento in favore del con .creCoi.r..mt: celle spese del presente giudizio di legittimità, che 14..vic.a i di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso dellespes..-:! - nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessc...i come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, de, 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti re! il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore i, --nporte a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ad 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di conscia delz: sezione civil