Ordinanza — n. 24969/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPreliminarmente, si deve rilevare che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, accogliendo l'appello dell'amministrazione finanziaria, non ha considerato il valore dell'area di risulta (all'esito della futura demolizione del fabbricato ivi insistente), anche in relazione alla plusvalenza connessa all'incremento di valore per la ricostruzione, ma il valore del fabbricato in relazione alla vetustà (in comparazione con immobili similari della stessa zona), senza tener conto della incidenza della futura demolizione, trattandosi di un mero motivo (peraltro, ex latere emptoris) della compravendita. 1.1 Di contro, il giudice di appello ha apprezzato la congruità della stima operata dall'amministrazione finanziaria sulla base dei valori espressi dall'OMI in relazione ad immobili omogenei per categoria ed ubicazione, avendone trovato conferma nella stima dei medesimi immobili in una controversia ereditaria e nei prezzi corrisposti per le compravendite di immobili similari nella medesima zona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 378 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24969/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ma tanto finisce col tradursi nella pretesa alla rinnovazione dell'accertamento del merito, che è preclusa al giudice di legittimità. Né le argomentazioni illustrate dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. contribuiscono a chiarire la portata della doglianza, soffermandosi sempre su aspetti inerenti al merito della stima, che esulano dal sindacato di legittimità.
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ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34871/2019 R.G., proposto DA Leonardi Mara, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Taroni, con studio in Imola (B0), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simone Bellarelli, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 10 giugno 2019 n. 1161/13/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Leonardi Mara ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 10 giugno 2019 n. 1161/13/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita di più porzioni di un fabbricato sito in Imola (BO), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 6 luglio 2016 n. 928/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul rilievo che la maggiore valutazione dell'amministrazione finanziaria fosse congrua in relazione ai valori espressi dall'OMI con riguardo ad immobili omogenei per categoria ed ubicazione, essendo stata confermata dalla stima degli immobili compravenduti in una controversia ereditaria e dal prezzo corrisposto al germano della contribuente per la compravendita di altra porzione del medesimo fabbricato. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia, al contempo, «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché erronea applicazione dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente equiparato un terreno ancora edificando ad un terreno già edificato (all'esito di demolizione e ricostruzione), tenendo conto della plusvalenza commisurata all'ulteriore capacità edificatoria.
RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, accogliendo l'appello dell'amministrazione finanziaria, non ha considerato il valore dell'area di risulta (all'esito della futura demolizione del fabbricato ivi insistente), anche in relazione alla plusvalenza connessa all'incremento di valore per la ricostruzione, ma il valore del fabbricato in relazione alla vetustà (in comparazione con immobili similari della stessa zona), senza tener conto della incidenza della futura demolizione, trattandosi di un mero motivo (peraltro, ex latere emptoris) della compravendita. 1.1 Di contro, il giudice di appello ha apprezzato la congruità della stima operata dall'amministrazione finanziaria sulla base dei valori espressi dall'OMI in relazione ad immobili omogenei per categoria ed ubicazione, avendone trovato conferma nella stima dei medesimi immobili in una controversia ereditaria e nei prezzi corrisposti per le compravendite di immobili similari nella medesima zona.
Per cui, si deve evidenziare l'improprietà del richiamo ad una "plusvalenza" derivante dalla demolizione e dalla ricostruzione sul medesimo terreno che non ha assunto alcuna incidenza nella stima del maggior valore degli immobili compravenduti. Aggiungasi che, al di là della inappropriato richiamo alla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 54, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, la ricorrente non ha lamentato l'omesso esame di un fatto storico (principale o secondario), bensì l'erronea valutazione di un bene materiale, limitandosi, quindi, a contestare il difettoso esame dei parametri estimativi per la determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.
Ma tanto finisce col tradursi nella pretesa alla rinnovazione dell'accertamento del merito, che è preclusa al giudice di legittimità. Né le argomentazioni illustrate dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. contribuiscono a chiarire la portata della doglianza, soffermandosi sempre su aspetti inerenti al merito della stima, che esulano dal sindacato di legittimità.
2. Ne deriva che il ricorso è inammissibile per totale mancanza di specificità e concretezza in relazione ai fatti oggettivamente controversi, limitandosi alla prospettazione di una doglianza incoerente ed incongruente con le questioni di diritto e di fatto che sono poste a fondamento della sentenza impugnata.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se