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Ordinanza — n. 24966/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24966/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24966/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la ricorrente chiede disporsi d'ufficio la correzione materiale dell'ordinanza Cass. 13 dicembre 2019, n. 32947, in R.G. n. 30600/2018, sul presupposto della pretesa erroneità della stessa laddove ha dato atto - per quanto qui d'interesse - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24966/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali correzione di errore materiale credito di contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi supplemento per l'integrazione insufficienza materiale
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: ISAIAH IFEANYI GEORGE, rappr. e dif. dall'avv. Serena Brachetti, elett. dom. presso lo studio della stessa in Perugia, piazza XIV settembre n.69, serena.brachetti@avvocatiperugiapec.it, come da procura in RG 7811/2020- g.est. m.ferro Pag. calce all'atto con cui ha impugnato la sentenza App. Perugia 14.9.2017, n. 639/2017, cron. 3349/17, R.G. 213/2017; -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. -intimato- per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza Cass. 13 dicembre 2019, n. 32947, in R.G. n. 30600/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 dal dott. Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. la ricorrente chiede disporsi d'ufficio la correzione materiale dell'ordinanza Cass. 13 dicembre 2019, n. 32947, in R.G. n. 30600/2018, sul presupposto della pretesa erroneità della stessa laddove ha dato atto - per quanto qui d'interesse - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

2. a sostegno dell'istanza è richiamata l'avvenuta ammissione del ricorrente in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. il ricorso è infondato, ostando al suo accoglimento il principio per cui «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di RG 7811/2020- g.est. m.ferro Pag. i 4 integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c. d. "raddoppio del contributo"); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G.» (Cass. s.u. 4315/2020); si tratta di principio, peraltro, espresso in continuità con i precedenti citati nella ordinanza corrigenda, illustrativi di tesi poi confermata dalle Sezioni Unite; ne consegue che il giudice dell'impugnazione, dando conto esclusivamente del rigetto ovvero della inammissibilità o della improcedibilità della stessa, emette pronuncia sui soli presupposti processuali di tale obbligazione, quali discendenti dall'emanazione di una delle citate pronunce negative sul ricorso; la questione circa la medesima debenza è invero estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando alla giurisdizione del giudice tributario; 2.

è stato così specificato che, in ragione della natura tributaria del contributo unificato, «il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria», restando in prosieguo la relativa declaratoria giudiziale - al momento della decisione - condizionata nella sua attuabilità esecutiva alla sussistenza o meno (anche in forma di mancata revoca) delle eventuali condizioni di esonero da detto contributo, il cui accertamento in concreto - in funzione e con riguardo al procedimento dell'esazione - spetta in via esclusiva alla competente pubblica amministrazione;

3. il ricorso va dunque rigettato; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti RG 7811/2020- g.est. m.ferro Pag. 3 processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di c