Cassation court dismisses appeal by public entity due to invalid electronic service to wrong email address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Province of Brindisi's appeal against a lower court ruling that declared their appeal time-barred. The Province argued that the appellate court erred in finding the appeal late because the judgment was served via email to an address found on the defendant's website, rather than the specific certified email address registered in the Ministry's official registry. The court held that for parties with a registered certified email, only that specific registry address is valid for service, rendering the service to the website address null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 bis c.p.c.; Art. 16 ter d.l. n. 179/2012: For subjects with addresses in the Ministry's registry, only the registered certified email address is valid for service, and service to any other address is null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21189-2019 proposto da: PROVINCIA di BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO MARINO GUADALUPI; - ricorrente - contro BARELLA PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 407/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- La Provincia di Brindisi ha preso in locazione un immobile da Pasquale Barella, per adibirlo a sede di un liceo scientifico: alla fine del rapporto l'immobile è stato restituito, ma il locatore ha riscontrato danni alla struttura ed ha agito in giudizio per averli risarciti. La Provincia di Brindisi è rimasta contumace. 2.-Nel giudizio di primo grado è stata effettuata una consulenza tecnica che ha riscontrato lavori effettuati dalla Provincia tali da rendere il bene diverso da quello consegnato; sulla base dì tale accertamento il giudice di primo grado ha condannato l'ente pubblico al pagamento delle spese di ripristino.
Questa sentenza è stata però impugnata dalla Provincia di Brindisi, che ha contestato l'accertamento del fatto, come avvenuto nel giudizio di primo grado, ma la Corte di Appello di Lecce ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, perché tardiva, rispetto alla data di notifica, avvenuta per posta elettronica, della sentenza impugnata. 3.-Ricorre la provincia di Brindisi con tre motivi. Non v'è costituzione dell'intimato. CONSIDERATO CHE 5.-La Corte di Appello di Lecce ha ritenuto valida la notifica della sentenza fatta ad un qualunque indirizzo mail del destinatario, ed in particolare, di un indirizzo mail preso dal sito web: data come regolare quella notifica, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. 6.-La Provincia di Brindisi contesta questa ratio con due motivi, oltre un terzo che pone, in subordine, alcune questioni di legittimità Ric. 2019 n. 21189 sez.
M3 - ud. 26-05-2021 -2- costituzionale. I due motivi, ponendo questioni simili, possono valutarsi insieme. 7.-Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 83 c.p.c. e 1 e 3bis 1. n. 53 del 1994: la ricorrente assume che, da un lato, non vi fosse prova della procura a favore del difensore di controparte affinché costui potesse notificare per posta elettronica; in secondo luogo assume che, avendo la Provincia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Reginde, la notifica andasse fatta solo a quell'indirizzo e non ad un qualunque altro, pur riferibile all'ente, preso dal sito web.
Con il secondo motivo è censurata, anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 112 c.p.c, la parte di sentenza che, una volta premesso che la regola del domicilio digitale (1. 179/ 2012) si applica solo alle parti costituite, mentre la Provincia era contumace, argomenta che bene ha fatto il difensore del Barella a notificare ad un indirizzo diverso da quel domicilio digitale. Si censura pertanto sia violazione della legge citata dalla corte (1. 179 del 2021) sia violazione dell'articolo 112 c.p.c. poiché la questione della applicazione del domicilio digitale non era stata mai fatta dalle parti.
I motivi sono fondati. Vanno premesse alcune notazioni, posto che i motivi si articolano su censure diverse. E' pacifico che la notifica sia avvenuta non già all'indirizzo Pec inserito nel REginde, ma ad un indirizzo tra i tanti in uso alla Provincia di Brindisi, ricavato da sito web dell'ente. La irregolarità di questa notificazione era stata eccepita in appello dalla Provincia, che ha depositato in quel giudizio la prova documentale dell'inserimento nel Reginde di un indirizzo pec apposito, diverso da quello utilizzato per la notifica della sentenza (p. 9 ricorso).
Ric. 2019 n. 21189 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- A fronte di tale allegazione e prova, la Corte di appello, intanto deduce la sua conclusione da una premessa errata, ossia che la parte abbia invocato la legge sul domicilio digitale (1. 179 del 2012) e, sul presupposto che tale legge sia erroneamente invocata, decide di ritenere tardiva l'impugnazione. In realtà, non si trattava di decidere della applicabilità di tale legge, che nessuna delle parti aveva invocato, e, soprattutto, se anche fosse stata invocata, non avrebbe avuto alcuna rilevanza la contumacia della Provincia in primo grado: le regola sulla notifica a mezzo pec non cambiano a seconda che il destinatario sia stato contumace o si sia costituito nel grado precedente: sono regole che mirano alla individuazione dell'indirizzo di posta elettronica che garantisce conoscibilità, e non sono influenzate dalla circostanza che il destinatario fosse contumace o meno.
Vero è che se la parte è rimasta contumace in primo grado, la notifica (della sentenza) non va effettuata al difensore, che evidentemente non è costituito, bensì alla parte stessa, ma proprio questa che è considerata come una conclusione dalla corte di appello, andava posta invece a premessa del ragionamento: se la notifica va fatta alla parte, l'indirizzo pec rilevante è solo quello risultante dal Reginde, se v'è un tale indirizzo, ed abbiamo visto che vi era. La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte: "in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. .16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale Ric. 2019 n. 21189 sez.
M3 - ud. 26-05-2021 -4- registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario". (Cass. 11574/ 2018). Peraltro, anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde (Cass.25948/ 2018). La notifica, effettuata ad indirizzo pec diverso, preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi dunque nulla, in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde. 8.-11 terzo motivo pone questioni di legittimità costituzionale subordinate al mancato accoglimento dei primi due motivi, e dunque è da ritenersi assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anc