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Ordinanza — n. 24946/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24946/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24946/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10044-2020 proposto da: VALENTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale MAZZINI n. 114/B, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI; - ricorrente - Contro PASCALE MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FARA SABINA n. 2 presso lo stadio dell'avvocato DE MATTIA MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANNUNZIATA CHIARIZIO, GIULIO RUSSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3299/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. proc. civ, art. 380 bis cod. proc. civ, art. 496 cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 93 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24946/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'ulteriore ragione di inammissibilità deriva dalla circostanza che l'istanza, proposta dal Valentino, come risulta dal controricorso, nel quale la stessa è riportata, era formulata ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ., con la conseguenza che il motivo tenta di introdurre un controllo di merito sulla valutazione effettuata dal Tribunale, che aveva ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 02/02/2016 fosse riconducibile alla fattispecie dell'art. 483 cod. proc. civ., invece che a quella dell'art. 496 cod. proc. civ., e che era statla stessa creditrice ad Ric. 2020 n. 10044 sez.

Parole chiave

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incasso di contributi alimentari ritiro della domanda di esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione azione di rivendicazione nel pignoramento ammortamento di titoli di credito opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. proc. civ
e la Valinvest S.p.a.) riconducibili al coniuge Angelo Valentino, il quale proponeva istanza, ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Angelo Valentino ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nella quale ha insistito nella propria prospettazione.
art. 496 cod. proc. civ
civ., invece che a quella dell'art. 496 cod. proc. civ., e che era statla stessa creditrice ad Ric.
art. 111 Cost
in relazione all'art. 111 Cost.
art. 93 cod. proc. civ
26-05-2021 -4- controversia, e sono distratte in favore dei difensori della controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10044-2020 proposto da: VALENTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale MAZZINI n. 114/B, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI; - ricorrente - Contro PASCALE MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FARA SABINA n. 2 presso lo stadio dell'avvocato DE MATTIA MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANNUNZIATA CHIARIZIO, GIULIO RUSSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3299/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Maria Assunta Pascale, a seguito di ordinanza del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di giudizio di separazione dei coniugi, che prevedeva in suo favore la corresponsione di assegno di mantenimento di tremila euro mensili e di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento per numerose mensilità, procedette al pignoramento delle quote di due società (la Garden Edil S.p.a. e la Valinvest S.p.a.) riconducibili al coniuge Angelo Valentino, il quale proponeva istanza, ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ. affinché il giudice dell'esecuzione limitasse i mezzi di espropriazione alle sole azioni della Valinvest S.p.a.

Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 02/02/20216 provvedeva in tal senso, liberando le quote azionarie della Garden Edil S.p.a., dopo avere dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva più recente (recante n. 200426/2012, riunita alla n. 2001306/2012) con conseguente concentrarsi dell'espropriazione nella sola procedura più antica (recante n. 2002717/2011), avente ad oggetto le quote azionarie della Valinvest S.p.a. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare venne opposta dalla Pascale ai sensi dell'art. 617 comma 2, cod. proc. civ. e il Tribunale di S.M.

Capua Vetere, con sentenza n. 3299 del 18/02/2019, ha accolto l'opposizione annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva meno recente. Ric. 2020 n. 10044 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Avverso la sentenza del Tribunale di anta Maria Capua N'etere ricorre con atto affidato a due mezzi Ange o Valentino. Resiste con controricorso Maria Assunta Pascale. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Angelo Valentino ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nella quale ha insistito nella propria prospettazione. Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale, deducendo, con il primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e 496 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. c_4(6 Il mezzo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Il motivo non riporta quale fosse il testo, o, quantomeno, il tenore dell'istanza rdolta dallo stesso Valentino al giudice dell'esecuzione immobiliare, con la conseguenza che non è possibile inferire quale fosse lo strumento procedimentale, in ambito endoesecutivo, del quale egli intendesse giovarsi, se la concentrazione dei mezzi di espropriazione, di cui all'art. 483 cod. proc. civ. o la riduzione del pignoramento.

L'ulteriore ragione di inammissibilità deriva dalla circostanza che l'istanza, proposta dal Valentino, come risulta dal controricorso, nel quale la stessa è riportata, era formulata ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ., con la conseguenza che il motivo tenta di introdurre un controllo di merito sulla valutazione effettuata dal Tribunale, che aveva ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 02/02/2016 fosse riconducibile alla fattispecie dell'art. 483 cod. proc. civ., invece che a quella dell'art. 496 cod. proc. civ., e che era statla stessa creditrice ad Ric. 2020 n. 10044 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -3- avere scelto i beni della Garden Edil S.p.a. quali oggetto della propria azione esecutiva, con conseguente illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, viceversa, aveva estinto proprio detta procedura esecutiva. Il motivo, inoltre, non censura in alcun modo l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il giudice dell'esecuzione aveva errato nel non tenere in conto la scelta della creditrice procedente Maria Assunta Pascale, effettuata con le note autorizzate del 14/01/2016, circa la scelta delle azioni della Garden Edil S.p.a. (esecuzione n. 200426/2012) quali oggetto di esecuzione. < try Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 483 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost.

Il mezzo si riduce a quindici righe al termine della penultima pagina del ricorso: esso è inammissibile, per carenza assoluta di specificità, in quanto non esplica in alcun modo per quale ragione l'applicazione dell'art. 483 cod. proc. civ. fatta dal Tribunale sarebbe in contrasto con l'art. 111 Cost. Il secondo motivo, nella sua apoditticità, si appunta sull'applicazione dell'art. 483 cod. proc. civ fatta dal Tribunale, laddove ha annullato l'ordinanza in data 02/02/2016 del giudice dell'esecuzione in quanto non aveva tenuto coto della scelta della creditrice procedente, ma non precisa, in alcun modo, per quale ragione il Tribunale avrebbe errato.

Entrambi i motivi sono, in conclusione, inammissibili. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della Ric, 2020 n. 10044 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- controversia, e sono distratte in favore dei difensori della controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15°A, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Maria A.

Chiarizio e Giulio Russo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 26 maggio 2021. Il presidente delaide Amendola Ric. 2020 n. 10044 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -5- CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico GJe 0t CDry-s_w.-.‘Diw_ 'Com eidwLW/1 30\ V\ 42,T-55)Z4 o91osI4 ,ctu. Àe45yz»..X0)10 r7\à, cc3b-GOD coeQ ek9"-- joVt i 02_ yv-f„:,\„„..0 co,\T,0 (s2ivk./L MAAR. i f--:csyo-c_2_,.,,A7e, og_ \i„g_segmfo cla9A. ì c2 RitívAAA A-AA -uaA0 ioo aoy\m, 2i\75Dcwl .; e5U-u ()1 0.71AD G-e- CRX7iL CA 2 IVA R ,7; ei-wc nriffe. f>3:1 ycpe_Gbuw-uk,* com, .ute7T-7s..4-g-cuA„,e Zl\P "--4V0 sS H.Dik..-(;), . niv,:cakm;2;--,co [›,can4.0(0, cc40 L Ì 1?3' zX, 4 commyk-ol A- .9t(AsQlr, b -M m es 00, 217D Z cAj< . 0,13.0 Cj-dUL ro/t \ iSzaZe_ -7-"(dUts2A4re i (Mr 41,11AVA-0 Q, 14' 1"1- 9( Cs;m3C"l^:UTO thAAASt.C9F0 c), .10( A. ,27u).09 Qua, /17:)1_,-)R_ okwtA7-0, com D„ ECcut ;',A4 \kY1-51 • oAN.ZA:

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