Ordinanza — n. 24945/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35861-2019 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CANTARO SALVATORE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell'avvocato CANTARO FELICE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CANTARO; - controricorrente - Contro MARRAS DOMENICO , SORO PAOLO , FESTUCCIA FRANCESCO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 384/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 702 bis c.p, articolo 11 c.p, articolo 20 c.p, articolo 25 c.p, articoli 11 c.p, articolo 30 bis c.p; Ordinanza — n. 24945/2021 — snciv · Corte di Cassazione: M3 - ud. 02-03-2021 .4 -8- c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l'obbligazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 - 01). Quanto precede impone il rigetto del ricorso; non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. poiché, quanto meno con riferimento alla prima questione (applicabilità dell'articolo 30 bis c.p.c. al magistrato in quiescenza) non vi sono precedenti nella giurisprudenza di legittimità; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35861-2019 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CANTARO SALVATORE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell'avvocato CANTARO FELICE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CANTARO; - controricorrente - Contro MARRAS DOMENICO , SORO PAOLO , FESTUCCIA FRANCESCO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 384/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELE POSITANO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che: con ricorso ex art. 702 bis del 13 marzo 2019, Salvatore Cantaro citava davanti al Tribunale di Rieti Domenico Marras chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di atti diffamatori, calunniosi e, comunque, illeciti posti in essere dal convenuto in occasione di un'attività di polizia giudiziaria delegata dal Procuratore della Repubblica di Rieti in data 28 novembre 2013.
La vicenda riguardava alcuni episodi di un presunto arbitrario allontanamento dal servizio da parte della dirigente amministrativa dell'ufficio giudiziario della Procura della Repubblica del tempo, Antonella Coderoni. In particolare, l'episodio farebbe riferimento ad una annotazione di polizia giudiziaria dalla quale emergevano gli estremi di una possibile truffa ai danni dello Stato, realizzata dalla dirigente amministrativa, attraverso l'elusione dei controlli della ()n Ric. 2019 n. 35861 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -2- presenza in ufficio, a seguito all'autorizzazione a rinunciare alla pausa pranzo, che le sarebbe stata accordata dal dottor Cantaro che, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di Capo dell'ufficio della Procura della Repubblica di Rieti; sulla base di tali elementi la Coderoni era stata iscritta nel registro degli indagati e successivamente assolta, con sentenza del 6 luglio 2017 del Tribunale di Rieti.
Decisione confermata in appello con sentenza del 16 novembre 2018 a seguito di impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica di Rieti. La vicenda aveva poi determinato accertamenti da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che aveva quantificato il danno erariale e successivamente sospeso il relativo giudizio; nel giudizio civile ex articolo 702 bis c.p.c. si costituiva il Marras chiedendo di chiamare in causa, preliminarmente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in nome e per conto del quale aveva agito, nonché gli altri autori dell'informativa.
Si costituiva il Ministero, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale civile di Rieti, individuando quale ufficio competente quello di Perugia ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e 30 bis c.p.c. e ciò, sia per il coinvolgimento del dott. Cantaro, sia perché l'attività riguardava la Procura della Repubblica e non la condotta della Guardia di Finanza. In via subordinata, indicava quale giudice competente quello di Roma, atteso il foro erariale e, comunque, i criteri di competenza ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. trattandosi di controversia avente ad oggetto obbligazione da fatto illecito.
Si costituivano anche i militari della Guardia di Finanza, Paolo Saro e Francesco Festuccia; con ordinanza del 18 ottobre 2019 il Tribunale di Rieti dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ric. 2019 n. 35861 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -3- Roma, attesa la legittimazione passiva in capo all'amministrazione presso cui prestavano servizio gli ufficiali di polizia giudiziaria e, quindi, il Ministero dell'economia e delle finanze, trattandosi di atti commessi dal personale appartenente alla Guardia di Finanza e non di condotte dell'autorità giudiziaria presso cui il personale di PG prestava servizio.
Rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. perché il ricorrente, dott. Cantaro, non prestava più servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti. Riteneva, invece, fondata l'eccezione che radicava la competenza funzionale sulla base dei criteri di collegamento determinati dall'articolo 6 RD n. 1611 del 1933 e dall'articolo 25 c.p.c., in concorso con quelli indicati dalle norme di pubblica contabilità, che identificano il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, con quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria competente ad adempiere l'obbligazione e quindi, il luogo in cui risiede il creditore.
Sulla base di tali elementi declinava la propria competenza, in favore del Tribunale civile di Roma; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Salvatore Cantaro deposita memoria, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma c.p.c. e il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. Considerato che: con il primo motivo si ribadisce la competenza funzionale regolata dagli articoli 11 c.p.p. e 30 bis c.p.c. che apparterrebbe alla cognizione dell'ufficio giudiziario competente per materia, avente sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello determinato dalla tabella A, annessa alla legge n. 420 Ric. 2019 n. 35861 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 -4- del 1998 (articolo 1 disp att). La regola si applicherebbe ai procedimenti in cui il magistrato (anche se successivamente posto in quiescenza) acquista la qualità di parte, per i quali sarebbe competente, secondo le norme ordinarie, l'ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui j magistrato esercita o esercitava le proprie funzioni al momento del fatto per il quale si procede; con il secondo motivo si insiste sulla competenza funzionale e territoriale del giudice deputato a conoscere dei procedimenti attivati nei confronti di organismi di polizia giudiziaria per attività svolta in tale qualità, sotto le dipendenze e il controllo dell'autorità giudiziaria e sulla conseguente legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per responsabilità, da determinarsi ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge n. 117 del 1988; i motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Infatti, ribadendo quanto già dedotto davanti al giudice di merito, il Ministero censura la mancata declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Perugia, individuato quale ufficio giudiziario competente a decidere della domanda risarcitoria proposta da Cantaro, sulla base di due considerazioni: in primo luogo, l'azione proposta riguarderebbe il risarcimento dei danni da reato subiti da un magistrato che, all'epoca dei fatti, era in servizio presso il distretto di Roma, nella qualità di Procuratore della Repubblica di Rieti. Troverebbero applicazione articoli 11 c.p.p. e 30 bis c.p.c. anche nell'ipotesi di successivo collocamento a riposo del magistrato; in secondo luogo, la responsabilità per le condotte poste in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti, su delega del PM, ricade sui M-) Ric. 2019 n. 35861 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 -5- magistrati titolari delle indagini penali, ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge n. 117 del 1988. Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe legittimata passiva, ai sensi della seconda disposizione e ciò consentirebbe di radicare la competenza funzionale davanti al Tribunale di Perugia, quale ufficio del capoluogo del distretto della Corte d'Appello determinato ai sensi della tabella A allegata all'articolo 11c.p.p; i motivi sono infondati. Ricorrendo l'ipotesi di giudizio civile instaurato con il rito sommario la norma di riferimento è l'articolo 30 bis c.p.c. che al primo comma dispone: le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ed al secondo comma: se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'Appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione; come rilevato dal Procuratore generale, la norma presuppone l'attualità delle funzioni svolte poiché fa riferimento, ai fini dello spostamento della competenza, all'ufficio giudiziario "in cui magistrato esercita le proprie funzioni" (primo comma);
Ric. 2019 n. 35861 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -6- nello stesso modo il secondo comma disciplina la cd incompetenza sopravvenuta e cioè una ipotesi eccezionale che riguarda il caso in cui il magistrato venga trasferito in un ufficio collocato nel distretto presso cui si è radicata la controversia ai sensi del primo comma; in questo caso si determina l'incompetenza del giudice già regolarmente adito e diviene competente quello individuato ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.. In questa ipotesi, l'incompetenza sopravvenuta può essere rilevata d'ufficio o ad istanza della controparte del magistrato, nella prima udienza successiva all'acquisizione della conoscenza del trasferimento; da tali disposizioni emerge che tale regime particolare trova applicazione solo nel caso in cuiragistrato eserciti le funzioni in ufficio giudiziario del distretto di Corte d'appello entro il quale sia collocato l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie; pertanto, il profilo rilevante è quello della attualità delle funzioni, sia con riferimento al trasferimento, che alla cessazione delle stesse per quiescenza.
Conseguentemente la disposizione non prende in esame l'ipotesi del magistrato collocato a riposo, per il quale non opera alcun eccezionale spostamento di competenza. Tale ricostruzione è in linea con la ratio della norma che riguarda la tutela del magistrato decidente, al fine di evitare fattispecie che possano limitarne la serenità di giudizio; trattandosi di norma di carattere eccezionale, che pone una deroga alle orilinarie regole in tema di competenza territoriale, ne va esclusa ii/ nterpretazione estensiva, anche per l'ipotesi di quiescenza del magistrato, non prevista da tale disposizione.
Nel caso di specie l'azione di risarcimento è stata proposta s4-- Ric. 2019 n. 35861 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -7- nell'anno 2014, mentre il magistrato, dottor Cantaro, è in pensione dal 1° ottobre 2011; quanto al secondo profilo dedotto con il ricorso (sarebbe competente l'ufficio di Perugia atteso che l'attività posta in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria farebbe comunque capo a quella del magistrato togato, con funzioni requirente), lo stesso si fonda sul presupposto, non ricorrente nel caso di specie, dell'inquadramento dell'azione proposta in quella di responsabilità civile dei magistrati dell'ufficio requirente, ai sensi della legge numero 117 del 1988.
Nel caso in esame, però, il ricorrente ex articolo 702 bis c.p.c., Salvatore Cantaro, non ha agito nei confronti dei pubblici ministeri titolari delle indagini, che avrebbero delegato le attività concretamente svolte dal maresciallo Domenico Marras; il ricorrente, come illustrato nel ricorso per cassazione, ha agito per il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2043 c.c. nei confronti dei soggetti ritenuti direttamente responsabili e nei confronti dell'amministrazione di provenienza e cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze; a prescindere da ciò trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla I. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, I. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 (L) Ric. 2019 ti. 35861 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 .4 -8- c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l'obbligazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 - 01). Quanto precede impone il rigetto del ricorso; non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. poiché, quanto meno con riferimento alla prima questione (applicabilità dell'articolo 30 bis c.p.c. al magistrato in quiescenza) non vi sono precedenti nella giurisprudenza di legittimità; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
Pur sussistendo le condizioni di quell'articolo 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tale obbligo non va disposto in considerazione della natura di parte pubblica del Ministero ricorrente (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22014 del 11/09/2018-Rv. 650175 - 01); P.T.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misur