Ordinanza — n. 24943/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 25692-2019 proposto da: EASYJET AIRLINE COMPANY LTD , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N 21, presso lo studio dell'avvocato GENNARO D'ANDRIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CIAMPA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1359/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata l' 11/06/2019; Rilevato che: con atto di citazione del 2 novembre 2012, Mario Ciampa evocava in giudizio EasyJet Airline Company LTD davanti al Giudice di pace di Pomigliano d'Arco per sentir dichiarare il grave inadempimento della compagnia, con condanna della stessa al pagamento del costo del biglietto aereo relativo alla tratta Parigi - Napoli, oltre interessi e spese, per l'ingiustificato negato imbarco e i danni ulteriori, da liquidare in via equitativa, entro il limite di competenza del giudice adito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 246 c.p, articolo 342 c.p, articolo 339 c.p, articoli 1342 c.c, articolo 1342 c.c, articolo 113 c.p; Ordinanza — n. 24943/2021 — snciv · Corte di Cassazione: M3 - ud. 02-03-2021 -3- condizioni generali di contratto. Come rilevato dalla ricorrente le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, sarebbero pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c, nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 11/05/2010, Rv. 613363 - 01); la questione richiede, però, di essere meglio puntualizzata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25692-2019 proposto da: EASYJET AIRLINE COMPANY LTD , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N 21, presso lo studio dell'avvocato GENNARO D'ANDRIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CIAMPA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1359/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata l' 11/06/2019; Rilevato che: con atto di citazione del 2 novembre 2012, Mario Ciampa evocava in giudizio EasyJet Airline Company LTD davanti al Giudice di pace di Pomigliano d'Arco per sentir dichiarare il grave inadempimento della compagnia, con condanna della stessa al pagamento del costo del biglietto aereo relativo alla tratta Parigi - Napoli, oltre interessi e spese, per l'ingiustificato negato imbarco e i danni ulteriori, da liquidare in via equitativa, entro il limite di competenza del giudice adito.
Esponeva di avere acquistato il biglietto di andata e ritorno per Parigi. Si costituiva EasyJet Airline Company rilevando che l'attore, che pure aveva acquistato il biglietto per il volo di andata Napoli-Parigi, non aveva mai comperato quello di ritorno e per tale motivo gli era stato negato l'imbarco, per l'inesistenza di un contratto di trasporto; il Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, con sentenza n. 713 del 2014, condannava la compagnia a corrispondere l'importo di euro 250, per la compensazione pecuniaria, euro 169, per le spese sostenute ed euro 400 per il risarcimento dei danni, oltre interessi dalla domanda e spese di lite; avverso tale decisione proponeva appello EasyJet censurando l'accertamento dei fatti e deducendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell'articolo 246 c.p.c, oltre che l'errata considerazione dei presupposti del danno lamentato.
Si costituiva in giudizio Mario Ciampa eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'articolo 339, terzo comma c.p.c., trattandosi di decisione adottata secondo equità, nonché ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame; il Tribunale di Nola, con sentenza dell'Il giugno 2019, dichiarava inammissibile l'appello ai sensi del terzo comma / 'Kt-P Ric. 2019 n. 25692 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -2- dell'articolo 339 c.p.c. trattandosi di controversia di valore non superiore ad euro 1100, che doveva considerarsi emessa secondo equità, indipendentemente dalle norme applicate, con conseguente impugnabilità davanti alla Corte di Cassazione.
Con l'atto di citazione, nel caso di specie, la richiesta era stata espressamente contenuta entro l'importo di euro 1032; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione EasyJet Airline Company LTD affidandosi ad un motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Considerato che: con il ricorso si lamenta la violazione degli articoli 1342 c.c./2 113, secondo comma e 339, terzo comma c.p.c. Secondo la sentenza impugnata il Giudice di pace avrebbe pronunziato una sentenza secondo equità. Al contrario, soltanto il danno non patrimoniale sarebbe stato quantificato sulla base di criteri equitativi.
Sotto altro profilo, sarebbe errato il richiamo al valore della causa perché la controversia si riferiva ad un contratto di massa, concluso presso un'agenzia di viaggi con le modalità previste dall'articolo 1342 c.c. Pertanto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 113 c.p.c. le controversie relative a contratti di massa sono sottratte al potere del giudice di decidere secondo equità; questa Corte ritiene necessario inquadrare correttamente la vicenda processuale, richiamando la disciplina in materia. L'acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le Ric. 2019 n. 25692 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 -3- condizioni generali di contratto. Come rilevato dalla ricorrente le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, sarebbero pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c, nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 11/05/2010, Rv. 613363 - 01); la questione richiede, però, di essere meglio puntualizzata.
Il testo dell'art. 113 c.p.c. applicabile al caso di specie prevede che "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile"; pertanto, il giudice deve decidere le controversie applicando le norme di diritto, in virtù del principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge.
Questo rende eccezionali i casi in cui il giudice può decidere secondo equità e non secondo diritto. Tale principio subisce alcune eccezioni, una delle quali è quella enunciata nella parte iniziale del secondo comma, laddove è previsto che "il Giudice di pace decide secondo equità". La norma, poi, prevede una sorta di eccezione all'eccezione (che ripristina il regime ordinario), che è quella contenuta nella seconda parte del secondo comma, secondo cui -come rilevato dalla odierna ricorrente- sono decise secondo diritto le controversie relative a contratti conclusi con moduli o formulari, anche se di competenza del Giudice di pace e di minimo valore economico; 44 Ric. 2019 n. 25692 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 -4- per individuare l'ambito di operatività di tale ipotesi assume rilievo specifico la forma di conclusione del contrato, perché la disposizione si riferisce al contratto concluso "mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali"; la questione posta dalla ricorrente avrebbe rilievo nell'ipotesi di controversia avente ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di un contratto concluso con le modalità ivi indicate. Infatti, come evidenziato in premessa, questa Corte ha affermato che l'acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto.
Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, sarebbero pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente 1.100 euro, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 (Cass. 11 maggio 2010, n. 11361); la conseguenza di quanto precede è che "costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art.1342 cod. civ. tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo" (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013 - Rv. 627678 - 01); ma tale ricostruzione non riguarda il caso in esame in cui l'oggetto della lite non è il significato delle clausole negoziali,/ 72,i r) Ric. 2019 n. 25692 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -5- ma l'oggetto del giudizio e l'accertamento dell'esistenza di un contratto, cioè del biglietto di trasporto aereo; in particolare, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, questa Corte ha affermato che la sentenza del Giudice di pace, resa secondo equità su controversia non eccedente il valore di millecento euro e avente ad oggetto, non l'accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex art. 1342 c.c, bensì l'esistenza stessa del contratto, è soggetta ai limiti di appellabilità previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12736 del 21/06/2016, Rv. 640338 - 01) come emerge dall'esame del ricorso, Mario Ciampa, con atto di citazione del 2 novembre 2012, deduceva di aver acquistato un biglietto aereo per il volo con destinazione finale Parigi ed il relativo rientro in patria. Tale profilo (cioè l'esistenza stessa del contratto di trasporto relativo alla tratta Pagini-Napoli) era stato contestato dalla compagnia, sostenendo che il cliente non aveva "mai acquistato un biglietto per il volo di ritorno". Pertanto l'imbarco era stato negato perché il Ciampa era privo di biglietto.
Ciò si traduceva in una eccezione della compagnia convenuta di "assoluta carenza di titolo e dunque di legittimazione passhin dell'allora attore a fronte dell'inesistenza di un qualsiasi contratto di trasporto stipulato tra la EasyJet e Ciampa". Nella comparsa si aggiungeva che quest'ultimo non aveva prodotto in giudizio alcun documento proveniente da EasyJet ("né il biglietto elettronico, né la carta di imbarco o la e-mail di conferma della prenotazione") relativo al volo 4253 da Parigi a Napoli Capodichino; pertanto, dinanzi al giudice di primo grado le parti hanno discusso dell'esistenza o meno di un "regolamento contrattuale" unilateralmente predisposto e, quindi, del Ric. 2019 n. 25692 sez.
M3 - ud. 02-03-2021 -6- biglietto di trasporto che, secondo l'assunto della ricorrente non sarebbe mai stato concluso; l'attore -in questo caso come in quello esaminato nella sentenza di questa Corte del 21 marzo 2016- ha agito sul presupposto dell'esistenza di un contratto di trasporto attestato dal relativo biglietto aereo e la convenuta, odierna ricorrente, si è costituita per fare accertare l'assenza del contratto dedotto dall'attore. Quindi, l'oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza di un contratto, non l'accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza avrebbe dovuto essere indiscussa.
Pertanto, non vedendo la res iudicanda sull'applicabilità o meno a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art.1342 c.c., bensì sulla stessa esistenza di un contratto, risulta infondata la censura e la tesi dell'appellabilità proposta dalla attuale ricorrente; ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese atteso che la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.T.M. Ric. 2019 n. 25692 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -7- Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a no