Court dismisses appeal rejecting bank draft as debt promise due to missing date and lack of direct causal link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Cracium's appeal against the Verona Tribunal's decision to dismiss his claim against Rognin. Cracium argued that a bank draft, though issued by a third party, constituted a valid debt promise under Article 1988 of the Civil Code, while Rognin contended the document was null due to missing date and location. The court upheld the lower court's finding that the draft lacked essential formalities and that no direct causal link existed between the parties to trigger the burden of proof reversal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, n.5 R.D. 1736/1933; Art. 1988 cod. civ.; A bank draft lacking date and place of issuance is null as a title of credit, and without a direct causal link between parties, the burden of proof reversal for debt promises does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso di Cracium Irinel Costantin, rappresentato e difeso dall’Avvocato Danilo Montanari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Antony Lavigna in Roma, Via Garigliano n.74, come da procura alla liti a margine del ricorso. -ricorrente- Contro Rognin Vladimiro, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la CANCEL- LERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Alberti e Francesco Fontana, come da procura alle liti in calce al con- troricorso. -controricorrente- Per la cassazione della sentenza Trib.
Verona 7 novembre 2019, n. 2445; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 668/2020 Numero sezionale 7305/2021 Numero di raccolta generale 24910/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 Consigliere Laura Tricomi.
RITENUTO CHE: Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha respinto l’im- pugnazione proposta da Cracium Irinel Costantin avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione proposta da Rognin Vladimiro, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ot- tenuto da Cracium sulla scorta di un assegno bancario dell’importo di euro 5.000,00= sottoscritto da Rognin, e respinto la domanda di Cra- cium. Il Tribunale, essendo incontestato che l’assegno, privo di data e luogo di emissione e di indicazione del beneficiario era stato conse- gnato da Rognin a Giorgio Ruffo e da questi, a sua volta, consegnato a Cracium, previa apposizione dei dati mancanti, ha respinto l’appello ravvisando la nullità del titolo, emesso senza indicazione del luogo e della data di emissione, in violazione dell’art.1, n.5, del R.D. n.1736/1933.
Ha, quindi, escluso che l’assegno potesse valere come promessa di debito di Rognin in favore di Cracium ex art.1988 cod.civ., perché era pacifico che l’assegno non era stato consegnato a Cracium da Rognin, ma da un terzo che aveva provveduto al riempimento al momento della consegna a Cracium. Di conseguenza ha affermato che Cracium non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi della sua pretesa, non potendo appli- care il principio dell’inversione dell’onere della prova conseguente alla ricorrenza di una promessa di debito idonea a far presumere l’esistenza di un rapporto sottostante, ed ha respinto l’appello.
Cracium propone ricorso per cassazione con due mezzi. Rognin ha replicato con controricorso, seguito da memoria. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380- bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.Ric. 2020 n. 668 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 668/2020 Numero sezionale 7305/2021 Numero di raccolta generale 24910/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione degli artt. 1, n.5, 2 e 5 del R.D. n.1736/1933 in rapporto ai principi contenuti negli artt. 1175, 1176 e 1180 cod.civ. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia dichiarato la nullità ab initio dell’assegno bancario, da lui azionato in sede monitoria, sulla considerazione che detto assegno era stato consegnato da Vladimiro Rognin a Ruffo, privo di data e di luogo oltre che dell’indicazione del prenditore. Secondo la ricostruzione dei fatti dallo stesso proposta l’as- segno gli era stato consegnato da Giorgio Ruffo, che aveva proceduto al riempimento. A parere del ricorrente l’assegno aveva acquisito piena legittimità nel momento in cui Ruffo lo aveva datato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1988 cod.civ. e 5 del R.D. n.1736/1933. Il ricorrente si duole che non sia stata presa nella dovuta conside- razione la querela penale proposta da Ruffo nei confronti di un altro muratore e la circostanza che Ruffo non abbia contestato né l’an, né il quantum dovuto a Cracium. A parere del ricorrente ricorreva un rico- noscimento di debito da parte di Ruffo nei confronti di Cracium ed una promessa di pagamento da parte di Rognin in favore di Ruffo: sulla scorta di tale prospettazione invoca l’applicabilità dell’art.1988 cod.civ. in ragione della “concatenazione documentale”.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente in- fondati. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, è nozione di base, elementare (cfr., comunque, la norma dell'art. 2702 cod. civ.), che la validità - come anche l'utilizzabilità probatoria - di una scrittura privata prescindano, in sé, dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento (perché ciò, ovviamente, non preclude la pos- sibilità di provare, ove occorra, l'effettiva collocazione temporale della Ric. 2020 n. 668 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est.
Laura Tricomi F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 668/2020 Numero sezionale 7305/2021 Numero di raccolta generale 24910/2021 dichiarazione portata dal documento). Data pubblicazione 15/09/2021 A questa regola generale non si sottrae l'assegno bancario laddove lo stesso venga utilizzato non già come titolo di credito, bensì come semplice scrittura privata, secondo quanto può avvenire tra le parti dirette del rapporto causale, che è sottostante all'emissione del titolo.
Del resto, la stessa norma dell'art. 2, comma 1, del R.D. n.1736/1933 dichiara in modo espresso che il «titolo», su cui non risulta vergata la data di emissione, «non vale come assegno bancario». In coerenza con tali principi, il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che l'as- segno bancario privo di data di emissione ben possa essere ritenuto come espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell'ordine di pagamento impartito alla banca trattaria (si vedano così, tra le più recenti pro- nunce, Cass. n. 24144 del 03/10/2018;
Cass. n. 20449 del 11/10/2016; Cass. n.10806 del 16/5/2014; Cass. n. 26913 del 10/11/2008), tuttavia «Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, man- cante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art.1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la pro- messa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risul- tante dal documento, deve fornire la prova della promessa di paga- mento a suo favore.» (Cass. n.731 del 15/1/2020).
Nel caso di specie, quindi, rettamente il Tribunale ha accertato la Ric. 2020 n. 668 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 668/2020 Numero sezionale 7305/2021 Numero di raccolta generale 24910/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 nullità dell’assegno bancario, quale titolo di credito, in quanto emesso senza l’apposizione della data; altrettanto rettamente ha escluso che la dichiarazione di traenza dell'assegno potesse essere considerata come una valida promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. sulla base di una serie di circostanze di fatto non contestate – la assenza di una diretta riconducibilità, apparente, dal titolo ad un rapporto causale intercorso tra Rognin e Cracium idonea a far scattare l’inversione dell’onere della prova ex art.1988 cod.civ. ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di Cracium – con congrua motivazione, senza che sia stato dedotto alcun vizio motivazionale, né indicati fatti di cui sia stato omesso l’esame, non integrando tale vizio la mera pro- spettazione da parte del ricorrente di una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispo- sitivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’art.13, comma 1 bis, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 (Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.600,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 668 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 668/2020 Numero sezionale 7305/2021 Numero di raccolta generale 24910/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021. Il Presidente (dr. Massimo Ferro) Ric. 2020 n. 668 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m