Ordinanza — n. 24841/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACol primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 I. 212/2000, del'art. 21 d.lgs. 546/92 e degli art. 13334 e 1335 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato che il contribuente avrebbe dato corso al giudizio dopo l'emissione del provvedimento in autotutela dell'Ufficio. Ritiene che erroneamente la CTR ha preso atto della data di emissione del provvedimento in autotutela anziché della data di notifica dello stesso, in contrasto con le norme invocate che richiamano il principio di effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e che l'impugnazione dell'atto impositivo si è resa necessaria per impedirne l'acquisizione di definitività.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 21 d.lgs. 546/92, art. 2697 c.c, art. 15 d.lgs. 546/92, art. 92 comma 2 c.p, art. 88 c.p, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 24841/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Laddove invece l'annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite. 2.4. Il ricorrente non ha dimostrato il presupposto necessario per la condanna alle spese anche in ipotesi di annullamento in autotutela, come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, consistente nella manifesta illegittimità dell'atto tributario, limitandosi a censurare sic et simpliciter la sua emissione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 456-2020 proposto da: VIOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERICO MARRACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORSOLA ACCARDO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4509/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 00456 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Rg 456/2020 Viola Vincenzo c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Vincenzo Viola ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento annullato in autotutela dall'Agenzia delle entrate, ha respinto l'appello del contribuente, in relazione alla mancata condanna alle spese dell'Ufficio e al mancato risarcimento del danno da lite temeraria. La CTR, preso atto del tempestivo annullamento dell'accertamento da parte dell'Ufficio, in data precedente alla proposizione del ricorso introduttivo, e la mancanza dei presupposti della lite temeraria, avendo l'Ufficio resistito in primo grado solo per far rilevare di avere già provveduto ad annullare l'atto impugnato, ha respinto l'appello con condanna alle spese.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 I. 212/2000, del'art. 21 d.lgs. 546/92 e degli art. 13334 e 1335 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato che il contribuente avrebbe dato corso al giudizio dopo l'emissione del provvedimento in autotutela dell'Ufficio. Ritiene che erroneamente la CTR ha preso atto della data di emissione del provvedimento in autotutela anziché della data di notifica dello stesso, in contrasto con le norme invocate che richiamano il principio di effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e che l'impugnazione dell'atto impositivo si è resa necessaria per impedirne l'acquisizione di definitività.
2. Il motivo va respinto. 2.1.11 motivo è inammissibile nella parte in cui rileva la discrepanza fra la data di emissione del provvedimento in autotutela e quella di effettiva conoscenza da parte del contribuente, per carenza di autosufficienza e specificità, mancando la indicazione degli atti di causa nei quali era contenuta la prova della ricezione dell'atto in data successiva. È in ogni caso infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte, che in relazione alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, non correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, quando detto annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. dv., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass. n. 8990/2019, n. 15767 del 2017, n. 3950/2017; v. 7273/2016). 2.2.Va sul tema premesso che l'art. 15 d.lgs. 546/92, con contenuto analogo alla formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., prima della modifica apportata dal dl. 132/2014, conv. in I. 162/2014, consente nel processo tributario la compensazione "per gravi ed eccezionali ragioni".
È stato sul tema statuito (Cass. n. 3950 del 14/02/2017 cit.) che in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. 2.3.
Questa Corte, con riferimento alle spese in ipotesi di annullamento in autotutela, ha altresì statuito che la condanna è necessaria quando vi sia una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione (Cass. n. 8990/2019). È stato poi affermato (Cass. 15767/2017, richiamando Corte Cost. n. 274/2005), che nel processo tributario alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese per soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Laddove invece l'annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite. 2.4. Il ricorrente non ha dimostrato il presupposto necessario per la condanna alle spese anche in ipotesi di annullamento in autotutela, come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, consistente nella manifesta illegittimità dell'atto tributario, limitandosi a censurare sic et simpliciter la sua emissione.
3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della norma nel processo tributario. Questo motivo è infondato. 3.1.Va premesso che i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria) di cui all'art. 96 c.p.c. - che prevede che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (applicabile al processo tributario: v. sez. un.13899/2013)- sono la dimostrazione dell'elemento soggettivo e la prova del danno. 3.2.La giurisprudenza (v.
Cass. 26515/2017), ha individuato per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 comma 2, c.p.c., due presupposti: l'infondatezza della domanda e la violazione dei canoni di normale prudenza, con attività processuali particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte, astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale, con valutazione che spetta al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. Va, inoltre, aggiunto che, secondo l'orientamento di questa Corte cui il Collegio intende aderire, l'applicazione di tale sanzione processuale, indipendente da ogni istanza ed allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio, in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte, la quale, pertanto, non dispone di un diritto di azione in relazione a tale profilo. (Cass. n. 27788/2018; n. 3003/2014, secondo cui «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa»). 3.3.Nella fattispecie non ricorrono gli indicati elementi, avendo la CTR congruamente motivato sulla mancanza dei presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, rilevando che l'Agenzia si era costituita in primo grado al solo scopo di comunicare l'annullamento dell'atto, già effettuato prima della instaurazione del processo, con conseguente mancanza dell'elemento soggettivo.
Il contribuente non ha poi fornito la prova del danno, con conseguente mancanza anche del requisito oggettivo.
4. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,