Ordinanza — n. 24839/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 35283-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C1.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DIANO CESARE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3207/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 16 d.lgs. 546/92, art. 156 c.p; Ordinanza — n. 24839/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il contribuente e Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati. Considerato che: Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 53 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Il motivo è fondato. Ai sensi dell' art. 16 del d.lgs. 546/92 "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" (Cass. 22 aprile 2015, n. 8151; Cass. 13 aprile 2012, n. 5871).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35283-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C1.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DIANO CESARE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3207/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 35283 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Rg 35283/2019 Agenzia delle entrate c/ Diano Cesare +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di Cesare Diano di ruolo e cartella di pagamento emessi da E.tr. spa a seguito di controllo automatizzato per tardivi o omessi versamenti ai fini Irpef, Irap e Iva, anno 2002, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché spedito in busta chiusa, in violazione dell'art. 16 d.lgs. 546/92.
Il contribuente e Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati. Considerato che: Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 53 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Il motivo è fondato. Ai sensi dell' art. 16 del d.lgs. 546/92 "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" (Cass. 22 aprile 2015, n. 8151; Cass. 13 aprile 2012, n. 5871).
Nel caso di specie, la notifica della sentenza è avvenuta tempestivamente, ma non in plico raccomandato bensì in busta chiusa attraverso il servizio postale. Tuttavia nel processo tributario, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente confermata (Cass. sez. 5 n. 3234 del 11/02/2020, n. 19864 de/05/10/2016), la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d .Igs. n. 546 del 1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata (Cass. 5 ottobre 2016, n. 19864;
Cass. 4 luglio 2014, n. 15309; Cass.12 giugno 2009, n. 13666; Cass. 2 settembre 2004,n. 17702). Nella fattispecie risulta pacifico in fatto che -come predica il principio di diritto citato- né il contenuto della busta né la sua riferibilità alla parte sono stati contestati. La CTR ha infatti riportato i motivi di appello dell'Agenzia (quanto alla non necessità della comunicazione di irregolarità in mancanza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e con riferimento alla validità delle raccomandate spedite) e l'appellato non risulta abbia contestato la presenza dell'appello nella busta né rilevato difformità con l'appello depositato in Commissione, ma ha eccepito l'inammissibilità dell'appello - del quale non è contestata la tempestività- in quanto spedito in busta chiusa, e l'illegittimità della pretesa fiscale in mancanza della comunicazione di irregolarità.
Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione. Roma, 28 aprile 2021 Il P