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Ordinanza — n. 24833/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds of notification defect not raised in original tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24833/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer introduced a new ground of invalidity regarding the notification address for the first time at the cassation stage. While the lower court had accepted the appeal based on a technical file extension error, the taxpayer now alleged the notification was sent to an incorrect PEC address. The court ruled that tax litigation is strictly limited to the grounds raised in the initial appeal, prohibiting the introduction of new arguments at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 18, Art. 24 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Tax litigation is strictly limited to the grounds of appeal raised in the initial filing, rendering inadmissible the introduction of new grounds of invalidity at the cassation stage.

Parole chiave

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tax appeal new grounds preclusion principle notification defect cassation inadmissibility cause petendi tax procedure notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 18 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 24 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Art. 156 cod. proc. civ.
Art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 156 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561
Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417
Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363
Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598
Cass., Sez. 5, 24 giugno 2011, n. 13934
Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2014, n. 20928
Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2019, n. 1930
Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2020, n. 4078
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2021, n. 1177
Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2021, n. 2770
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Testo completo

nte Rep. ORDINANZA CeeUe „2 3 3 sul ricorso iscritto al n. 7574/2020 R.G., proposto DA la "SAETTA di SAETTA GIUSEPPE & C. S.a.s.", con sede in Salerno, in persona del socio accomandatario gerente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ciociano, con studio in Salerno, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: avvocatociociano@pec.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate;

CONTRORICORRENTI AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno 11 19 luglio 2019 n. 6297/04/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 aprile 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "SAETTA di SAETTA GIUSEPPE & C. S.a.s." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 19 luglio 2019 n. 6297/04/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo in relazione a cartella di pagamento per VIVA relativa all'anno 2011, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 25 settembre 2017 n. 4124/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa, la irregolarità della notifica a mezzo p.e.c. (con riguardo all'utilizzo dell'estensione "pdf" anziché "p7m") della cartella di pagamento fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, quale novellato dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159, in base alle modalità fissate dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata sulla base della sola ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c., senza tener conto della incertezza sull'indirizzo della sua provenienza.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è palesemente inammissibile. 1.1 Con orientamento di recente formazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (da ultime:

Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598). 1.2 Nella specie, come è stato accertato ed evidenziato dal giudice di appello, in coerenza col principio enunciato da questa Corte, la notifica aveva raggiunto lo scopo di assicurare alla contribuente la conoscenza della cartella esattoriale, consentendole la tempestiva proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario, senza che la censurata irritualità inficiasse o pregiudicasse in alcun modo l'esercizio del diritto di difesa. 1.3.

In questa sede, tuttavia, la ricorrente ha fatto valere un ulteriore vizio della notifica della cartella di pagamento che non era stato dedotto col ricorso originario dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendone stata censurata per la prima volta la provenienza da un indirizzo p.e.c. (a suo dire) non riferibile con certezza all'agente della riscossione. Là dove, il ricorso originario era stato fondato, per l'appunto, sulla trasmissione del relativo file con estensione "pdf' anziché "p7m. 1.4 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (artt. 18 e 24 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell'inserimento di temi d'indagine nuovi (ex plurimis:

Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., Sez. 6"-5, 24 gennaio 2019, n. 1930; Cass., Sez. 5", 18 febbraio 2020, n. 4078; Cass., Sez. 5", 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., Sez. 5", 5 febbraio 2021, n. 2770). 1.5 Valendo, a maggior ragione, la preclusione per la deduzione di nuovi motivi di impugnazione dell'atto impositivo con la proposizione del ricorso per cassazione, il collegio non può che pronunziare Vabsolutio ab instantia.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, che liquida nella misura di C 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuat