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Ordinanza — n. 24830/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24830/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24830/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In controversia avente ad oggetto l'impugnazione, proposta da Franco PEPPE, di un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, catastali ed ipotecarie emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti del predetto contribuente in relazione all'atto di compravendita per notar Guido Fucillo, stipulato dal predetto contribuente il 07/11/2007 e registrato in data 13/11/2007, di un terreno sito in Fondi, del valore dichiarato di euro uno e rettificato in euro 897.400,00 sul presupposto che l'atto enunciava la pregressa divisione di un terreno edificabile, effettuata verbalmente, mai registrata né sottoposta a tassazione, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, accogliendo l'appello del contribuente avverso la sfavorevole statuizione di primo grado, annullava l'atto impugnato per difetto di motivazione. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24830/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame da parte della CTR di alcune circostanze fattuali emergenti dagli atti di causa, ovvero: - che il contribuente aveva sottoscritto l'atto di compravendita quale erede e avente causa; - che nell'atto impositivo erano chiaramente indicati i criteri di valutazione del terreno con riferimento al valore al metro quadrato dichiarato per parte dello stesso terreno trasferito con l'atto di compravendita.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono manifestamente fondati e vanno accolti.

Parole chiave

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imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposta sulla sostanza e sul capitale valore di imputazione acquisto di fondi onere fondiario

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7831/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro PEPPE Franco; - intimato - avverso la sentenza n. 8330/18/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione, proposta da Franco PEPPE, di un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, catastali ed ipotecarie emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti del predetto contribuente in relazione all'atto di compravendita per notar Guido Fucillo, stipulato dal predetto contribuente il 07/11/2007 e registrato in data 13/11/2007, di un terreno sito in Fondi, del valore dichiarato di euro uno e rettificato in euro 897.400,00 sul presupposto che l'atto enunciava la pregressa divisione di un terreno edificabile, effettuata verbalmente, mai registrata né sottoposta a tassazione, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, accogliendo l'appello del contribuente avverso la sfavorevole statuizione di primo grado, annullava l'atto impugnato per difetto di motivazione. 1.1.

Sosteneva la CTR che la motivazione dell'atto era «deficitaria [...] nell'esplicitazione sia delle parti che avrebbero preso parte alla divisione attinta dalla pretesa erariale sia del parametro assunto dall'UFFICIO per la determinazione del quantum»; in pratica, che «non è reso manifesto nell'avviso impugnato donde sia tratto il coinvolgimento di PEPPE Franco nella divisione (ossia nell'atto enunciato)» né «la modalità di determinazione del quantum»; che anche se l'atto impositivo conteneva il riferimento all'atto enunciante e a quello enunciato, che legittimava in astratto l'applicazione da parte dell'ufficio finanziario dell'art. 22, comma 1, del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), restava «vago ed impreciso il percorso logico argomentativo adottato dallo stesso per l'approdo alla determinazione dell'imposta (delle imposte)»; che era fondata anche la doglianza dell'appellante sulla mancata allegazione all'atto impositivo dell'atto enunciante, ovvero del rogito per notar Fuccillo stipulato nel 2007.2.

Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, per avere la CTR erroneamente ritenuto carente di motivazione l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato pur in presenza di una chiara esposizione dell'an e del quantum, emergendo in maniera evidente dall'atto enunciato nell'atto di compravendita, al quale aveva partecipato, sottoscrivendolo, lo stesso contribuente, sicché non ne era necessaria l'allegazione all'atto impositivo, una divisione di fatto di due particelle di terreno (la n. 1937 e la n. 1938 del foglio 29 del catasto terreni del comune di Fondi) che andava sottoposta a tassazione.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame da parte della CTR di alcune circostanze fattuali emergenti dagli atti di causa, ovvero: - che il contribuente aveva sottoscritto l'atto di compravendita quale erede e avente causa; - che nell'atto impositivo erano chiaramente indicati i criteri di valutazione del terreno con riferimento al valore al metro quadrato dichiarato per parte dello stesso terreno trasferito con l'atto di compravendita.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono manifestamente fondati e vanno accolti.

Invero, nel caso di specie la CTR ha ritenuto privo di motivazione l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, ritenendo non provato «il coinvolgimento di PEPPE Franco nella divisione (ossia nell'atto enunciato)» di due particelle di terreno (n. 1937 e n. 1938 del foglio 29 del catasto terreni del comune di Fondi) nonostante ciò risultasse dall'atto di compravendita di una delle particelle (la n. 1938), pure riprodotto per autosufficienza nel ricorso, in cui il notaio rogante dà espressamente atto che il contribuente e tutte le altre parti «ratificavano la divisione di fatto» delle due particelle (n. 1937 e n. 1938 del foglio 29 del catasto terreni di Fondi) tra gli originari comproprietari, la donazione di una di quelle (la n. 1937) da parte di Parisella Vincenzo ai propri figli, e l'atto di vendita effettuato da questi alla SEPE s.r.I.; ha ritenuto «criptica la modalità di determinazione del quantum» della pretesa erariale nonostante nell'atto impositivo si assume a valore «della massa divisa» ovvero delle due particelle di terreno sopra indicate «il valore al mq dichiarato per parte dello stesso terreno» trasferito con l'atto di compravendita oggetto di rettifica, cui aveva partecipato il Peppe; ha infine ritenuto necessario l'allegazione all'atto impositivo dell'atto di compravendita, assolutamente non necessario per avervi preso parte lo stesso contribuente, mentre di quello in esso enunciato, trattandosi di una divisione di fatto delle particelle di terreno, non poteva esservi allegazione per mancata redazione di un atto scritto.

Pare opportuno ricordare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza» (Cass. n. 29968 del 2019; v. anche Cass. n. 239 del 2021, Cass. n. 21713 del 2020, Cass. n. 15327 del 2014, Cass. n. 11623 del 2017).

Si è pure affermato che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza, rispettivamente espressi dagli artt. 2 e 3 Cost., che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009), atteso che la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, 'non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica (cfr.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018, Rv. 648361) e che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017, Rv. 646218, in tema di imposta comunale sugli immobili). Orbene, la CTR, come sopra detto, non si è attenuta ai suddetti principi là dove ha ritenuto privo di motivazione un atto impositivo che esternava in maniera chiara, pur nella complessità delle vicende relative alle due particelle di terreno, riferite nel rogito notarile di cui era parte lo stesso contribuente, le ragioni dell'an e del quantum della pretesa. Da quanto detto discende l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio