Ordinanza — n. 24820/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 37355-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BELLINA CLELIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DI LAURO; - resistente- avverso la sentenza n. 559/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 'REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 05/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24820/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso in assenza di elementi di prova circa la presunta distribuzione ai soci degli utili evasi 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Molise rigettava l'appello osservando che la presunzione di redistribuzione in capo ai soci nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria non comporta il venir meno in capo dall'Ufficio dell'onere di provare in concreto la percezione da parte dei soci degli utili distribuiti extrabilancio.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37355-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BELLINA CLELIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DI LAURO; - resistente- avverso la sentenza n. 559/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 'REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 05/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Bellina Clelia proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, contestando la ristretta base partecipativa della soc Tecnoservizi srl, destinataria di un avviso di accertamento, mai impugnato, con il quale l'Uffficio effettuava una ripresa fiscale per l'anno di imposta 2008, imputava alla socia Bellini Clelia l'imponibile corrispondente alla propria quota di partecipazione pari all'85%.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso in assenza di elementi di prova circa la presunta distribuzione ai soci degli utili evasi 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Molise rigettava l'appello osservando che la presunzione di redistribuzione in capo ai soci nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria non comporta il venir meno in capo dall'Ufficio dell'onere di provare in concreto la percezione da parte dei soci degli utili distribuiti extrabilancio.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 37355 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- contraddittorio. La contribuente depositava memoria ex art 380 bis cpc. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli artt. 38 , comma 3 dPR nr 600/1973 e 2697 cc , in relazione all'art.360 comma 1° nr. 3 cpc per avere l'impugnata sentenza erroneamente affermato che, in presenza di una ristretta base societaria, spettasse all'Ufficio comunque fornire la prova della effettiva percezione da parte del socio dei maggiori utili distribuiti extrabilancio.
2. Il motivo è fondato. 2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti ( cfr tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019).
In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519). Ric. 2019 n. 37355 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- 2.2 La CTR non ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione poiché, dopo aver dato atto della esistenza di una ripresa fiscale nei confronti della società, divenuta definitiva e della ristretta base partecipativa della compagine societaria, ha erroneamente affermato che spettasse all'Ufficio l'onere di provare l'effettiva distribuzione ai soci degli utili societari provento dell'evasione fiscale. 3 Il ricorso va, pertanto, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2021 il Presid