Ordinanza — n. 24816/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 8228-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SORGE MARIA CALOGERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 53, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO STRANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FRAGAPANI; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 5861/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l' 11/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10 comma 335 legge 311/04, art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24816/2021 — snciv · Corte di Cassazione: I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati 2. In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio <<In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva Ric. 2019 n. 08228 sez.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8228-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SORGE MARIA CALOGERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 53, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO STRANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FRAGAPANI; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 5861/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l' 11/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. Nr. 8228/2019 RITENUTO CHE: 1.Sorge Maria Calogera, proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma e ricompresa nella microzona 5 -Prati, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 10 comma 335 legge 311/04 che attribuiva all'immobile una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale, 2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente e l'appello non era stato notificato al Comune di Roma Capitale che aveva partecipato al giudizio di primo grado. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.
Si è costituito il contribuente depositando controricorso. Ric. 2019 n. 08228 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate depositava memoria. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1°, comma 2 lettera o) d.lvo 58/2011 e degli artt. 16 comma 3 e 38 comma 3 d.lvo 546/1992 e dell'ad 327 cpc in relazione all'art. 360 1 comma nr. 4 cpc ; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato 1.3 Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 360 comma 1° nr. 4 e 332 cpc in relazione all'art. 1 comma 335 I. 311 del 2014 in quanto unico soggetto legittimato a contraddire era l'Agenzia delle Entrate.
I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati 2. In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio <<In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva Ric. 2019 n. 08228 sez.
MT - ud. 28-04-2021 -3- ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" "La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo>> ( cfr.
Cass. nr 299/2020) 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. 2.2 A tal fine è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, nel quale non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa alla notifica dell'impugnazione. 2.3 Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
L'appello è dunque inammissibile per tardività. 2.4 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3.11 terzo motivo rimane assorbito.
4. Va disposta la compensazione delle spese essendosi la giurisprudenza consolidata solo di recente Ric. 2019 n. 08228 sez. MT - ud. 28-04-2021 -4-
P.Q.M.
La Corte , rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 28 aprile 2021 Il Presidente Antonio Greco DEPOSI