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Ordinanza — n. 24810/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24810/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24810/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31681-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TRAVERSO CRISTINA; - intimata - avverso la sentenza n. 796/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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articolo 380-bis cod. proc. civ, art. 327 c.p; Ordinanza — n. 24810/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Pertanto, risulta perfezionata la relativa fattispecie di notificazione, atteso che « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero Ric. 2019 n. 31681 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale rimborso dell'imposta preventiva nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 327 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31681-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TRAVERSO CRISTINA; - intimata - avverso la sentenza n. 796/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 796/04/2018, depositata il 18 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso della contribuente Cristina Traverso contro l'avviso d'accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva dell'anno d'imposta 2007. La contribuente è rimasta intimata. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 115 cod. proc. civ.; 43 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973;2697 cod. civ. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d'appello erariale, ha erroneamente ritenuto che, ai fini della verifica dell'eccepita decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, dovesse considerarsi la data di ricezione della notifica dell'atto impositivo e non quella di spedizione. 2.Con il secondo motivo l'Ufficio ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la natura meramente apparente della motivazione resa dalla CTR sulla questione dell'eccepita decadenza.

Ric. 2019 n. 31681 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- 3.1 due motivi vanno trattati congiuntamente e sono fondati. Infatti, in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33277 del 17/12/2019; conforme Cass. Sez 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014). Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ha riprodotto nel ricorso la relata della notifica, effettuata tramite messo speciale, ai sensi degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ., dalla quale risulta che, accertata l'irreperibilità relativa della destinataria, è stato affisso avviso di deposito alla porta della sua abitazione, è stato depositato l'atto presso la casa comunale ed è stata spedita alla stessa destinataria comunicazione di avvenuto deposito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pure riprodotto nel ricorso, con sottoscrizione della ricevente.

Pertanto, risulta perfezionata la relativa fattispecie di notificazione, atteso che « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero Ric. 2019 n. 31681 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.»(Cass. S.0 - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019). La ricorrente ha poi riprodotto nel ricorso anche la distinta di spedizione che include la medesima raccomandata, con timbro datario dell'ufficio postale di spedizione. Al riguardo, va rammentato che «Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale.» (Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 22878 del 29/09/2017, ex plutimis). I documenti riprodotti (relata, avviso di ricevimento e distinta di spedizione) collocano concordemente la spedizione della raccomandata a.r., contenente la c.a.d., al 31 dicembre 2013. E' quindi quest'ultima data che, integrando il momento nel quale la notificazione si è perfezionata per l'Amministrazione notificante, deve essere presa in considerazione, ai fini dell'eccepita decadenza, come momento di esercizio dell'attività impositiva. Ric. 2019 n. 31681 sez. MT - ud. 28-04-2021 -4- La CTR non si è uniformata a tali criteri e la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo, che ai predetti principi dovrà adeguarsi ai fini dell'accertamento dell'eccepita decadenza, effettuati i necessari accertamenti in fatto.

Al giudice del rinvio è rimessa inoltre ogni altra questione eventualmente assorbita. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria LLazto cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. Il Presidente Dott. An