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Ordinanza — n. 24809/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24809/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24809/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con primo motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 4, degli artt. 18,19 e 21 d.lgs. 546/92, per nullità della sentenza non avendo la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto e ella connessa prova di aver versato quanto chiesto in restituzione al Fisco.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24809/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Va pertanto confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016). Conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo.

Parole chiave

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rimborso dei contributi agli stranieri rimborso fiscale ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali sospensione della riscossione fiscale compensazione della rendita
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FEDE GIOVANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 5115/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 08690 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Rg.n. 8690 / 2020 Agenzia delle entrate o/ _Fede Giovanna Ritenuto in fatto L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia 5115/6/19 dep. 30.8.2019, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 dal dante causa della ricorrente, Abbate Rosario, ha respinto l'appello dell'Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto, essendo legittimato il soggetto passivo d'imposta (e non solo il sostituto d'imposta), non ostando al rimborso provato nel suo ammontare la modifica introdotta dall'art. 16 octies I. 123/2017a11'art. 1 comma 665 della I. 190/2014.

Giovanna Fede è rimasta intimata. Considerato in diritto:

1. Con primo motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 4, degli artt. 18,19 e 21 d.lgs. 546/92, per nullità della sentenza non avendo la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto e ella connessa prova di aver versato quanto chiesto in restituzione al Fisco.

2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR affermato (pag. 4 della sentenza) che "l'istanza di rimborso è stata pacificamente avanzata tempestivamente"e che "l'importo richiesto non è stato, nel suo ammontare, contestato e comunque risulta docurnentalmente provato, sicché la somma reclamata va confermata integralmente, nella misura indicata in sentenza" 3. Col secondo motivo si deduce violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123 del 2017. Premesso che trattasi nella fattispecie di domanda di rimborso dell'IRPEF, il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass.n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).

La legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nello ius superveniens di cui all'art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.

Va pertanto confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016). Conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo.

Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

/\ Rigetta il ricorso. Rom