Italian Court dismisses tax agency appeal regarding retroactive tax refund limits affecting judicial decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for lack of specificity. The agency sought to overturn a lower court order mandating a tax refund, arguing that new legislation limiting refund amounts should apply retroactively. The court ruled that such legislative changes only affect the execution phase of a judgment, not the underlying right established by the prior decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 665 della I. n. 190 del 2014; Art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017: New legislative limits on tax refunds apply only to the execution phase of a judgment and do not retroactively alter the substantive right to repayment established by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7756-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BUSCEMA GIORGIO; - intimato - avverso la sentenza n. 5071/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 07756 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- R.g.n. 7756/2020Agenzia delle entrate C/ Buscema Giorgio Ritenuto in fatto Il contenzioso ha origine dalla impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 da Giorgio Buscema, accolto in primo grado con sentenza confermata in appello. Col presente ricorso l'Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo, chiede la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia 5071/5/19 dep. 26.8.2019, emessa in composizione monocratica, che ha accolto il ricorso di Giorgio Buscema, per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR Sicilia n. 603/5/2017 dep. 22.2.2017, passata in giudicato.
La indicata sentenza aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della somma di C. 11.230,14 oltre interessi, in conto della quale aveva ricevuto la minor somma di C. 6.667,90. La CTR, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha nominato un commissario ad acta per l'emissione dei necessari provvedimenti attuativi per l'ottemperanza mediante il pagamento della somma residua di C. 5.615,07 oltre interessi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato in diritto:
1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123 del 2017.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1.Anche senza considerare i limiti di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 70, co. 7, del d.P.R. n. 546 del 1992, sono stati adottati i provvedimenti per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio che li ha omessi, limiti circoscritti alla inosservanza delle norme sul procedimento, secondo il dettato dell'art. 70 co. 10 del d.P.R. 546 cit. (sia pur nell'ampio profilo di ogni error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e dunque anche per il mancato o difettoso potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata, cfr.
Cass. n. 8830/2014,), il motivo è inammissibile per mancanza di specificità. 2.2.Con esso si chiede infatti di esaminare se, ed in quali limiti, l'art. 16 octies del dl. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d'ottemperanza. 2.3.Va premesso che la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto.
In particolare la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%, e, qualora esaurito il fondo, la integrale negazione per incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. 2.4.Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicchè non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta. 2.5.In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha già espresso in materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr.
Cass., n. 7368/2019, n. 6213/2018; n. 8373/2015). 2.6.È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017.
3. In conclusione il ricorso è inammissibile.
4. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 27 apr