Italian Supreme Court dismisses tax appeal as remedy lacks specificity regarding budget limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible for lack of specificity regarding the application of new budgetary limits to a tax refund judgment. The court held that the contested law regulates only the executive phase of payment, not the substantive right established by the prior court decision. Consequently, the remedy failed to identify the precise legal error required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 665 della I. n. 190 del 2014; Art. 16 octies dl. 91/2017: A remedy challenging the execution of a binding judgment is inadmissible if it fails to specify the exact legal error, as new budgetary limits apply only to the executive phase and do not alter the substantive right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35599-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BONSIGNORE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2574/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 35599 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- R.g. 35599/2019 Agenzia delle entrate c/ Bonsignore Vincenzo Ritenuto che: Il contenzioso ha origine dalla impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 da Vincenzo Bonsignore, accolta in primo grado con decisione confermata in appello. L'Agenzia delle entrate col presente ricorso, sulla base di un motivo, chiede la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia 2574/13/19 dep. 29.4.2019, emessa in composizione monocratica, che ha accolto il ricorso del Bonsignore, per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR Sicilia n. 2081/13/2017 dep. 25.1.2017, passata in giudicato.
La indicata sentenza aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della somma di C. 14.502,57 oltre interessi, in conto della quale aveva ricevuto la minor somma di C. 5.032,17. La CTR, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha nominato un commissario ad acta per l'emissione dei necessari provvedimenti attuativi per l'ottemperanza. Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato in diritto:
1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123 del 2017, e violazione e falsa applicazione artt. 62 bis e art. 70, comma 10 del d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c..
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Pur senza considerare i limiti di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 70, co. 7, del d.P.R. n. 546 del 1992, sono stati adottati i provvedimenti per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio che li ha omessi, limiti circoscritti alla inosservanza delle norme sul procedimento, secondo il dettato dell'art. 70 co. 10 del d.P.R. 546/92 (sia pur nell'ampio profilo di ogni error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e dunque anche per il mancato o difettoso potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata (cfr.
Cass. n. 8830/2014), il motivo è inammissibile per mancanza di specificità. 2.2.Con esso si chiede infatti di esaminare se, ed in quali limiti, l'art. 16 octies del dl. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d'ottemperanza. 2.3.Va premesso che la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto.
In particolare la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%, e, qualora esaurito il fondo, la integrale negazione per incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. 2.4.Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicchè non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta. 2.5.In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha già espresso in materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr.
Cass., n. 7368/2019, n. 6213/2018; n. 8373/2015). 2.6.È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017.
3. In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese liquidate in euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori