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Ordinanza — n. 24805/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, holding de facto administrators liable for tax penalties despite company form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24805/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision rejecting the tax authority's appeal regarding tax penalties. The Commission had incorrectly applied rules limiting liability to the legal entity, ignoring established precedent that de facto administrators are personally liable when they orchestrate fraud. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case to the Regional Tax Commission for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. 269/2003; Art. 11 d.lgs. 427/1997: In cases where a legal entity is a mere fiction created for the exclusive benefit of a natural person who acts as its de facto administrator, administrative tax penalties must be imposed on that natural person rather than solely on the entity.

Parole chiave

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de facto administrator tax liability fictitious company administrative penalties solidary responsibility fraudulent transactions Cassation review inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
472/1997 mentre il motivo del presente ricorso per cassazione dell'Agenzia è imperniato sull'art. 7 e sull'art.
Art. 11 d.lgs. 427/1997
Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 11 d.lgs. 427/1997 e dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
326/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitali per il pagamento delle sanzioni derivanti dalla violazione di norme tributarie riconducibili alla persona giuridica.
art. 11 d.lgs. 427/1997
Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 11 d.lgs. 427/1997 e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25727/2020
Cass. n. 5924 del 8/3/2017
Cass. n. 19716 del 28/8/2013
5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass.
Cass. n. 12334/2019
19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019;
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017
Cass. n. 1904/2020
L'assunzione della qualità di amministratore di fatto che ciò comporta rende certamente applicabili al soggetto che la rivesta le sanzioni previste (Cass. n. 1904/2020;
Cass. n. 10975/2019
Cass. n. 10975/2019; Cass.
Cass. n. 9448/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26261-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro CALABRIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 99, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 587/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA , depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 26261 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- R.g. 26261/2019 Agenzia delle entrate c/ Calabria Giovanni Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 279/13/2018 dep. il 7.2.2019, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di Giovanni Calabria di avvisi di accertamento e sanzioni - emessi in base a verifica della Guardia di finanza, a seguito di procedimento penale per una complessa frode fiscale, per Ires, Iva, Irap, anni 2008, 2009, 2010- notificatogli, insieme ad altri, nella sua qualità, di amministratore di fatto della società PROMEDIL srl. in liq.

La CTR ha premesso di avere accolto l'appello dell'Ufficio in altre decisioni concernenti la stessa società, per gli anni 2009 e 2010, avendo accertato il ruolo del Calabria quale amministratore di fatto e artefice del meccanismo fraudolento nella realizzazione di frodi fiscali, con la creazione di società strumentali in un circuito di transazioni fittizie. Tuttavia, in relazione alla giurisprudenza che esclude la responsabilità solidale della persona fisica amministratore di fatto per le sanzioni tributarie riferite a società di capitali, ha respinto l'appello dell'Ufficio.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, nella quale eccepisce l'inapplicabilità delle sanzioni IRAP per l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento, proposta per il ricorso rg 33418/2019, in discussione nella medesima udienza; insiste nel rigetto del ricorso, tenuto conto che nell'atto di contestazione era stato richiamato l'art. 9 del d.lgs. 472/1997 mentre il motivo del presente ricorso per cassazione dell'Agenzia è imperniato sull'art. 7 e sull'art. 11 del d.lgs. 472/1997; eccepisce in ogni caso l'infondatezza del motivo, non essendo dimostrati nelle sentenze di merito i presupposti della fittizietà della società e della coincidenza nel Calabria della figura di contribuente e trasgressore.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 11 d.lgs. 427/1997 e dell'art. 7 dl. 269/2003 conv. in I. 326/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitali per il pagamento delle sanzioni derivanti dalla violazione di norme tributarie riconducibili alla persona giuridica. 2.11 motivo è fondato. 2.1.Quanto alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, la giurisprudenza ha precisato che tale principio non può ritenersi operante nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, proprio allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società che abbia agito per proprio personale vantaggio.

In tal caso viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 dl. 269/2003 - che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni - e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. 10975/2019). 2.2.t stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" (Cass. 25727/2020).

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima» (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 12334/2019;

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020). 2.3.11 Calabria si è reso nella specie destinatario del trattamento sanzionatorio, pur non rivestendo alcuna carica formale nell'organigramma delle società coinvolte nella vicenda, in ragione della sua ritenuta qualità di orchestratore della vasta rete di attività illecite imputate alle società anzidette, delle quali egli risultava esserne parte. L'assunzione della qualità di amministratore di fatto che ciò comporta rende certamente applicabili al soggetto che la rivesta le sanzioni previste (Cass. n. 1904/2020;

Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 5924/ 2017; Cass. n. 19716/2013). 3.La CTR, pur dando atto di avere riconosciuto in precedenti sentenze il ruolo di amministratore di fatto del Calabria nella società PROMEDIL srl, pur avendo accertato che egli era il dominus della vicenda societaria di cui condizionava lo svolgimento al fine di frodare il fisco e gli entri previdenziali intestando alla società il rapporto giuridico solo formalmente, ha tuttavia ritenuto, erroneamente in base alla giurisprudenza successivamente affermatasi, sopra richiamata, che le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica.

In tal modo si è discostata dai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio. Vanno disattese perché inammissibili le doglianze avanzate dal Calabria nella memoria, non essendo ammissibile né tener conto di motivi contenuti in diversa causa, né contestare in questa sede le norme poste a base degli accertamenti originariamente contestati. Conclusivamente il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione. Ro