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Ordinanza — n. 24800/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling pension benefits from Genoa port fund are fully taxable post-2001.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24800/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. The agency argued that pension benefits from the Genoa port fund should be fully taxable after January 1, 2001, rather than taxed at the reduced 87.5% rate. The court agreed, citing established precedent that such benefits fall under supplementary pension regulations requiring full taxation for amounts exceeding the threshold. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 48 bis, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 917/1986; Art. 7 bis, 13 d.lgs. n. 124/1993: Pension benefits from supplementary funds are fully taxable post-2001, not eligible for the 87.5% reduced rate.

Parole chiave

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supplementary pension taxation tax refund denial 87.5 percent rate Genoa port fund full tax liability ricupero d'imposta compensazione della rendita rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 48 bis, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 917/1986
"Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, d.p.r.
Art. 7 bis, 13 d.lgs. n. 124/1993
Art. 10, comma 1, lett. f) d.lgs 47/2000
La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall'art. 10, comma 1 lett.
Art. 19 d.lgs 47/2000
47 del 2000 ( entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/5/2017, n. 12269
Cass. n. 22656 del 2015
Cass. 12/1/2015, n. 240
22656 del 2015; Cass. 12/1/2015, n. 240; Cass.
Cass. 15/5/2015, n. 9996
240; Cass. 15/5/2015, n. 9996; 20/5/2015, n.
Cass. 20/5/2015, n. 10302
Cass. 8/7/2016, n. 13982
Cass. 4583/18
Cass. 4584/18
Cass. 5025/18
Cass. 26110/18
Ordinanza 3682/17
Si osserva ulteriormente che questa Corte , ha già avuto occasione , con l' ordinanza 3682/17, di accogliere analogo ricorso dell'Agenzia contro l'odierno ricorrente in relazione alla richiesta di rimborso da parte del contribuente per gli anni 2004- 2007.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4324-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro REPETTO NICOL0', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO, ANDREA LOVISOLO; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 1058/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI.Ric. 2019 n. 04324 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n.123/15 ,sez 20 , accoglieva il ricorso proposto da Repetto Nicolò avverso il diniego di rimborso 2297162012 per irpef 2008-2011 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 1058/2018, lo rigettava , confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef oltre il limite dell'87,50, con riferimento al trattamento pensionistico erogato.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo . Ha resistito con controricorso , illustrato con memoria, il contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli arti. 7 bis, 13 d.lgs. n. 124 del 1993 ( come modif. dall'art. 11 L. n. 335 del 1995 ), 48 bis d.p.r. n. 917 del 1986 ( ratione temporis applicabile ) e degli articoli 10,comma 1 lett.f) e 19 del d.lgs 47/2000, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole in particolare che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di causa fosse riconducibile nell'ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, laddove il fondo previdenziale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non può «essere ricondotto alla disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile ad eccezione dei «vecchi fondi» istituiti «presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975» .

Va preliminarmente osservato che risulta infondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla resistente non avendo in termini espressi l'Agenzia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art 12 del d.lgs 47/2000 relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell'87,50% per coloro andati in pensione anteriormente all'1.01/2001. A tale proposito il ricorso , ancorchè non abbia fatto un espresso riferimento al citato articolo 12, ha comunque argomentato circa il fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche per coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avviene sull'intero importo e non già nella misura ridotta dell'87,50.

In tal modo il ricorso ha implicitamente censurato anche il riferimento della sentenza di secondo grado all'art 12 del d.lgs 47/2000. Si osserva ulteriormente che la questione oggetto della sentenza di appello riguardava l'applicazione sotto il profilo temporale della legislazione sopravvenuta nel cui contesto l'interpretazione e l'applicabilità dell'art 12 del d.lge 47/2000 non costituiva una autonoma statuizione ma una argomentazione inserita nel più ampio contesto motivazionale circa la normativa applicabile Ciò posto, il ricorso appare fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di ricostruire il quadro normativo che disciplina la fattispecie nel modo che segue. "Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 ( come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995 ), le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per 1'87,50% dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d ( introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998. dall'art. 4 d. lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono più soggette alle disposizioni dell' art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dall'art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per 1'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto ( v.

Cass.. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269). La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall'art. 10, comma 1 lett. f d.lgs. n. 47 del 2000 ( entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001), con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. ovverosia sono tassabili non già ( solo ) sull' 87,50% dell'ammontare lordo corrisposto bensì sull'intero ( cfr.

Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310). In ogni caso, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa ( v. Cass. n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. n. 8280/17; Cass.n. 240 del 2015; Cass. n. 9996 del 2015; Cass. n. 10302 del 2015) ( v. Cass., 23/10/2017, n. 25033; Cass.. 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269). Sulla specifica questione in esame questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in relazione al mutato quadro normativo ( art. 48-bis, lett. d, d.p.r. n. 917 del 1986) risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente, giacché a decorrere dal 1° gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies del comma 1 dell'art. 41 se determinabile; ovverossia sono tassabili non già solo sull'87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull'intero ( v.

Cass., 17/5/2017, n. 12269; Cass.n. 22656 del 2015; Cass. 12/1/2015, n. 240; Cass. 15/5/2015, n. 9996; 20/5/2015, n. 10302). In altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'ari'. 48 bis. comma 1, lett. d ( ora 52), d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data. sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies, se determinabili ( v.

Cass., 8/7/2016, n. 13982). " ( Cass 4583/18; vedi anche Cass 4584/18;Cass 5025/18;Cass 26110/18). Alla luce di questi principi, applicati da questa Corte proprio in relazione ad una fattispecie riguardante il Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova di cui anche l'odierno resistente era dipendente , consegue che a quest'ultimo non possa essere riconosciuto alcun rimborso per gli anni oggetto di controversia in quanto posteriori al 1 gennaio 2001.. Si osserva ulteriormente che questa Corte , ha già avuto occasione , con l' ordinanza 3682/17, di accogliere analogo ricorso dell'Agenzia contro l'odierno ricorrente in relazione alla richiesta di rimborso da parte del contribuente per gli anni 2004- 2007.

Tale sentenza ha affermato quanto segue : "Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (n.240/2015; n.9996/2015; 10302/2015) le quali hanno, concordemente, affermato che "in relazione al mutato quadro normativo - dpr:n.917 del 1986, art. 48 bis, lett. d)-. risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè a decorrere gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui alla lett.a-bis) del comma 1, dell'art.47, erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g) quinquies) del comma 1, dell' art. 41 se determinabile; ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell'originario testo normativo, sebbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell'erogazione assoggettata al prelievo .fiscale.".

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Li