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Ordinanza — n. 24796/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayers' appeal against regional tax commission for improper amendment of tax claim basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24796/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the municipality's request to change the tax assessment basis. The taxpayers argued that the municipality improperly altered the cause of action from unpaid taxes to insufficient payments, violating their right to defense. The court ruled that such a substantive change in the legal basis of the claim exceeds permissible procedural amendments and requires a new proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 14, para. 2 D.Lgs. 472/1997: The administrative authority cannot unilaterally alter the substantive legal basis of a tax claim during litigation, as this violates the taxpayer's right to defense and exceeds the scope of permissible procedural amendments.

Parole chiave

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tax assessment amendment right to defense cause of action change procedural amendment limits tax liability basis azione di riduzione successoria perenzione dell'azione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 14, para. 2 D.Lgs. 472/1997
La diversità del fatto contestato non consentiva pertanto al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art. 14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficiente versamento.
Art. 24 Cost.
Art. 113 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003
Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636
Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251
6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990
20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990).
Cass. n. 2956 del 10.2.2006
La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi.
Cass 2019 nr 8625
non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito ( Cass 2019 nr 8625).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37487-2019 proposto da: GALEONE ALESSANDRO, GALEONE DANIELA, in qualità di eredi legittimi della Sig. DI VENOSA ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato CHIARA CAROLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE RINALDI; - ricorrenti - contro COMUNE di LEPORANO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO FUMAROLA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1688/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. FATTO Ritenuto che: La CTR della Puglia ,sezione di Taranto,con sentenza nr 1688/2019, accoglieva l'appello del Comune di Leporano nei confronti di Alessandro e Daniele Galeone e Anna Di Venosa avverso la sentenza della CTP di Taranto avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di accertamento per omesso versamento Ici anno 1999. Rilevava che il giudizio riguardava l'avviso di accertamento poi rettificato in avviso di liquidazione emesso per il recupero del tributo in virtù del classamento effettuato a suo tempo nei confronti dell'unità immobiliare degli appellati .

Osservava che la variazione della rendita catastale mediante procedura Docfa risalente al 16.2.2004 non poteva avere effetti retroattivi e che correttamente l'Amministrazione aveva proceduto a liquidare l'imposta riducendo la pretesa erariale in virtù degli importi parzialmente corrisposti dal contribuente senza applicazione di interessi e sanzioni. DIRITTO Considerato che: Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Leporano. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. in relazione all'art 3 comma I della legge 241/1990 e dell'art 7,comma I della legge 212/2000 Si rileva che il Comune avrebbe provveduto a modificare la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento originariamente fondata sull'omesso versamento ed omessa denuncia in avviso per insufficiente versamento in tal modo apportando una variazione al petitum e alla causa petendi non consentita.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. dell'art 5 nr 1 del Dlgs 504/1992 Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore causato da uno scorretto comportamento processuale tenuto dal Comune il quale avrebbe artatamente depositato in causa ciò che gli faceva più comodo tacendo maldestramente dell'esito dei vari procedimenti tributari che avevano interessato il classamento delle unità immobiliari. Si osserva che a seguito delle alterne vertenze giudiziarie la rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile è pari ad C 15236,00.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, infatti, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". la motivazione dell'avviso di accertamento risponde ad un obbligo di carattere formale, a tutela del diritto di difesa del contribuente ex artt. 24 e 113 Cost.. Si è affermato, infatti, che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003;

Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990). Ciò posto costituisce un dato acquisito in causa che l'originario avviso di accertamento era fondato sull'omesso denuncia e omesso versamento Ici rettificando nel corso del giudizio il provvedimento originario in avviso di liquidazione In tal modo l'Amministrazione comunale ha introdotto nel processo un diverso tema di indagine e di decisione, che ha alterato l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, andando oltre i limiti di una consentita emendatio libelli, avendo introdotto una nuova pretesa, fondata su differenti presupposti di fatto e di diritto.

La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi. La diversità del fatto contestato non consentiva pertanto al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art. 14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficiente versamento. La procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art.

1) che prevede come momento necessario l'atto di contestazione delle violazioni (art.

16) e la specifica tutela giurisdizionale (art.

18) non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito ( Cass 2019 nr 8625). Il ricorso va accolto e la decisione va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori va definitiva con l'accoglimento dell'originario ricorso dei contribuenti. Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni quelle di legittimità poste a carico del Comune e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito e condanna il Comune al pagamento di quella di legittimità che si liquidano in complessive € 2300,00 oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge. Roma 27.4.2021 Il P esidente ( dott 1auro Mo DE