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Ordinanza — n. 24793/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility regarding notification methods and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24793/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax authority's appeal inadmissible, dismissing two grounds for challenging the lower court's evidence assessment and absorbing the third. The court found that the Regional Tax Commission properly evaluated bank statements and rejected the argument that direct mail notification was insufficient, noting the lower court addressed this issue. Furthermore, the court ruled that the lower judge's discretion in weighing documentary evidence regarding sponsorship costs was not subject to review at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 600/1973; Art. 14 L. 890/1982: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts or evidence by the trial judge under the guise of legal error, and notification via direct mail without a bailiff is valid if the recipient's address is known.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility notification direct mail evidence evaluation discretion sponsorship expense deduction Italian tax procedure contratto di sponsoring costi della campagna sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.
Art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890
600 del 1973 e dell'art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890, per avere Ric.
legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
Tanto premesso, la legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la legge 20 novembre 1982, n.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 149 cod. proc. civ
art. 2697 cod. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153
(Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36005-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MURRO ONOFRIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO N. 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DURANTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1518/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1518/03/2019, depositata il 13 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso di Onofrio Murro contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2009, in materia di Irpef ed Iva, che aveva recuperato a tassazione il costo relativo alla somma pagata dal predetto contribuente, imprenditore, per sponsorizzazione alla società sportiva dillettantistica a r.l.

Materdomini. L'Ufficio aveva infatti ritenuto la spesa indeducibile, per difetto di inerenza, antieconomicità ed inattendibilità contabile della società sportiva che aveva emesso la fattura. Il contribuente si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890, per avere Ric. 2019 n. 36005 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- il giudice a quo accolto l'appello incidentale del contribuente e ritenuto inesistente la notifica dell'accertamento controverso, in quanto effettuata dall'Amministrazione tramite spedizione diretta a mezzo posta, senza servirsi di messi. Il motivo è fondato.

Infatti, per quanto con formula sintetica e non esplicitata direttamente nel dispositivo, la parte finale della motivazione ha accolto il predetto motivo di appello incidentale, ritenendo l'inesistenza del procedimento notificatorio, «con tutto ciò che ne consegue in ordine alla legittimità stessa dell'avviso di accertamento» notificato. Tuttavia, tale ratio decidendi non è stata l'unica espressa dalla CTR, che ha anche rigettato l'appello principale dell'Agenzia, entrando nel merito della pretesa impositiva. Tanto premesso, la legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente «può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 890/82 (resta poi salvo, fra l'altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal d.P.R. n. 600/73 o dalle singole leggi d'imposta).

Pertanto, a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998, gli uffici finanziari hanno la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente senza l'intermediazione dell'ufficiale Ric. 2019 n. 36005 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- giudiziario e mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass., Sez. 5, 01/08/2019, n. 20738, in motivazione). E, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, n. 15284 del 2008; Cass. sez. 5, 06.06.2012, n. 9111; Cass. sez. 5, 04.07.2014, n,. 15315;

Cass. sez. V, 15.07.2016, n. 14501), quando l'Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale "ordinario" per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle della legge n.890 del 1982, in quanto attinenti la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. (o, eventualmente, dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati). Ha quindi errato la CTR nel ritenere che l'accertamento fosse illegittimo in quanto notificato al contribuente dall'Ufficio direttamente tramite il servizio postale.

Alla fondatezza del primo motivo non consegue tuttavia la cassazione della sentenza impugnata, fondata sull'ulteriore rado decidendi relativa al merito dell'accertamento, oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso. Infatti, come in fra si dirà al punto 4, per effetto dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, che attingono autonome rationes decidendi, il primo resta assorbito. 2.Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986.

Assume infatti la ricorrente che la CTR avrebbe errato nell'imputare all'Ufficio, in materia di «deducibilità dei costi relativi ad operazioni di pubblicità» l'onere di provarne l'indeducibilità per mancanza di inerenza. Ric. 2019 n. 36005 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- il motivo è inammissibile. Infatti, la ricorrente non si confronta con la specifica ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata, ovvero l'applicazione della presunzione legale assoluta di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, secondo cui « 8.

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14232 del 07/06/2017). Inoltre, « In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di Ric. 2019 n. 36005 sez. MT - ud. 27-04-2021 -5- società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee", dell'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima nonché della ritenuta "antieconomicità" della spesa).» (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017). La ricorrente, pur deducendo la violazione del principio dell'onere della prova, non si misura specificamente e criticamente con l'interpretazione e l'applicazione della norma specifica in base alla quale la CTR ha ripartito - comunque coerentemente con i predetti principi normativi e giurisprudenziali- proprio l' onus probandi. Pertanto, il motivo è inammissibile, perché «In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata.» (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). Deve poi escludersi che in questa sede attraverso la denuncia della violazione dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente possa legittimamente attingere non la ripartizione tra le parti dell'onere della prova, ma la valutazione del suo assolvimento, trattandosi di giudizio in fatto, rimesso al giudice di merito e non sindacabile in quello di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Tanto premesso ai fini dell'inammissibilità, deve per completezza rilevarsi che il motivo è anche infondato, avendo Ric. 2019 n. 36005 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -6- la CTR applicato i richiamati principi normativi e giurisprudenziali in materia. 3.Con il terzo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di fatti decisivi e controversi nel giudizio, rappresentati dalle circostanze che il contratto di sponsorizzazione era privo di data certa; la documentazione bancaria di supporto, in ordine al pagamento, non era completa ed idonea a provare i pagamenti; e la società sponsorizzata non aveva presentato la dichiarazione Iva ed era stata oggetto di accertamenti fiscali che la dimostravano inattendibile.

Il motivo è inammissibile. Infatti, la CTR (pur data la premessa in ordine all'onere della prova erariale) ha dato conto di aver esaminato gli estratti conto bancari e gli assegni bancari prodotti dal contribuente, ai quali si riferisce la ricorrente nel motivo, ritenendoli adeguati a provare l'effettività del rapporto controverso. Pertanto, con il motivo in decisione non si censura l'omesso esame di un fatto, ma l'esito della libera valutazione delle prove documentali effettuato dal giudice di merito, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità:

« È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Tanto premesso, va aggiunto, con riferimento alla valutazione dei fatti in questione, ovvero dei documenti che li rappresentavano, che il giudice del merito è tenuto ad Ric. 2019 n. 36005 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -7- evidenziare le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la decisione adottata, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Infine, ferma l'inammissibilità rilevata, va ricordata la già citata giurisprudenza di legittimità che, riguardo a fattispecie analoga a quella sub iudice, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee" e dell'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima, nonché della ritenuta "antieconomicità" della spesa (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017, cit.). Ne consegue che gli stessi elementi, nella parte in cui sono oggetto del motivo in rassegna, non possono considerarsi decisivi, per cui il motivo è anche infondato. 4.Per effetto dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, che attingono autonome rationes decidendi che escludono la fondatezza della pretesa impositiva, il primo motivo resta assorbito.

5. Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. Dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed assorbito il primo; Ric. 2019 n. 36005 sez. MT - ud. 27-04-2021 -8- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300