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Ordinanza — n. 24792/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24792/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24792/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27276-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro C.R. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO PELLEGRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SANTAGATA, RAFFAELE DI TELLA; controricorrente- avverso la sentenza n. 1533/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24792/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo. Ha resistito il contribuente depositando controricorso. Ric. 2018 n. 27276 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- l 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 dPR nr. 600/73, 21 septies, 21 octies e 21 nonies I 241/90 in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere necessaria l'indicazione della persona fisica delegata, trattandosi di delega di firma avente efficacia interna.

Parole chiave

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imprese di costruzione iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori crescita in giudicato della tassazione inoltro della dichiarazione fiscale attestazione di salario sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
15-04-2021 -2- l 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27276-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro C.R. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO PELLEGRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SANTAGATA, RAFFAELE DI TELLA; controricorrente- avverso la sentenza n. 1533/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1. C.R. Costruzioni Società Cooperativa in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso di accertamento con la quale veniva rettificato, per l'anno di imposta 2008, il reddito di impresa di C 55.197,85 con recupero a tassazione IVA illegittimamente detratta per C 11.012,77.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'assorbente eccezione relativa alla nullità formale dell'atto impositivo.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania rigettava l'appello rilevando che l'avviso di accertamento era stato sottoscritto da un funzionario non validamente ed efficacemente preposto in presenza di una delega in bianco.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo. Ha resistito il contribuente depositando controricorso. Ric. 2018 n. 27276 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- l 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 dPR nr. 600/73, 21 septies, 21 octies e 21 nonies I 241/90 in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere necessaria l'indicazione della persona fisica delegata, trattandosi di delega di firma avente efficacia interna.

2. Vanno preliminarmente rigettati i rilievi di inammissibilità del ricorso sollevati dalla contribuente nel controricorso: la censura fatta valere dall'Ufficio riguarda la violazione di legge ed è, quindi, consentita anche in presenza di <<doppia conforme>>, inoltre, il motivo non è aspecifico in quanto vengono indicati gli atti sui quali esso si fonda.

3. Venendo all'esame del merito il motivo è fondato. 3.1 L'art. 42 1° comma dPR 600/73 stabilisce che << gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». 3.2 La norma non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell'avviso qualora non rechi, tra l'altro, "la sottoscrizione". 3.3 Questa Corte, in punto di accertamento dei requisiti della delega rilasciata dal dirigente dell'ufficio al funzionario che, in Ric. 2018 n. 27276 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -3- sua sostituzione, sottoscriva l'avviso stesso, in plurime recenti pronunce, superando il contrario orientamento giurisprudenziale al quale si è uniformata l'impugnata sentenza, ha affermato che << La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex pose, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto Patto».(cfr.Cass.nr. 8814/2019, 18383/2019, 11019/2019, 23433/2019 e 18675/2020). 3.4 Nel caso in esame, come si evince dall'estratto dell'atto impositivo, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, l'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal capo team 03 imprese Anna Maria Manfra con la seguente annotazione <<firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli giusta disposizione di servizio nr.4 dell'8.1.2014>>. 3.5 La CTR non si è adeguata ai principi di diritto sopra esposti in quanto, pur accertando l'esistenza della delega di firma in relazione alle qualifiche ricoperte, ha negato validità alla delega in quanto priva del nominativo del soggetto delegato. 4 In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, per l'esame delle questioni di merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2018 n. 27276 sez. MT - ud. 15-04-2021 -4- PQM La Corte, accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione in ordine alle spese del presente giudizio Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021. il Presidente Antonio Greco ,/k£