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Ordinanza — n. 24784/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment for property reclassification due to lack of specific reasoning in Docfa procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24784/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission's decision to reclassify a property from residential to noble residential category. The taxpayers argued the lower court failed to provide specific reasoning for the reclassification and ignored relevant facts regarding the property's layout changes. The court ruled that in the special Docfa procedure, the administrative act's motivation requirement is satisfied by merely stating the objective data and assigned class, and the factual situation remained substantively unchanged despite internal space modifications.

Regesto Legislator

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Art. 7 I. 212/2000; Art. 3 I. 241/1990; In the special Docfa procedure for property reclassification, the obligation to motivate the assessment notice is fulfilled by simply indicating the objective data and the assigned class, without requiring a detailed exposition of the specific criteria used.

Parole chiave

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tax assessment procedure property reclassification Docfa procedure administrative motivation Cassation appeal dismissal factual consistency tax burden adjustment aumento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 7 I. 212/2000
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000, art.
Art. 3 I. 241/1990
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360 c.p.c.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 54 comma 2 d.I.83/2012
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29914-2019 proposto da: GIVRI PAOLO, REPETTO CHIARA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PICCO, CRISTINA ZUNINO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA - TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 310//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA RITENUTO CHE: 1 Givri Paolo e Repetto Chiara proponevano, con procedura catastale Docfa, l'attribuzione all' unità immobiliare sita in Genova, alla via Niccolò Dodero nr. 15/2 censita in Catasto Fabbricati al foglio 72, particella 489, sub 6, della categoria catastale A/2 (civile abitazione), con rendita di C 1.580,36. L'Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile) con determinazione della rendita in C 2.897,32. 2 La società impugnava l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso; sull'appello dei contribuenti la Commissione Tributaria delle Regione Liguria rigettava l'appello rilevando che nella speciale procedura Docfa l'obbligo di motivazione dell'atto è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita e che il classamento in A/1 trova giustificazione nel contesto di pregio in cui è inserito l'immobile nella metratura e nel numero di vani 4.

Avverso la sentenza della CTR Paola Givri e Chiara Repetto hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due Ric. 2019 n. 29914 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000, art. 3 I 241/1990, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR non avrebbe censurato la generica motivazione dell'avviso di accertamento che si è limitata esclusivamente a rendere nota la categoria catastale (Al) senza manifestare gli elementi concreti e i criteri utilizzati dall'Ufficio ai fini della rettifica. 1.1.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art 360 10 comma nr. 5 cpc, in particolare l'impugnata sentenza avrebbe trascurato di prendere in considerazione specifiche circostanze dedotte in giudizio dai contribuenti costituite dalla comparazione dell'unità immobiliare oggetto di controversia con altri immobili ubicati nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche ai quali è stata giudizialmente attribuita la categoria A/2. 2 II primo motivo è infondato. 2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr.

Cass.12497/2016, 12425/2018,31586/2019 e 2622/2020) « in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata Ric. 2019 n. 29914 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ». 2.2 Nella fattispecie l'attribuzione della categoria Al rispetto alla A2 proposta dal contribuente si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell'ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994.

In particolare l'Ufficio si è semplicemente limitato a ripristinare il classamento e la rendita che l'immobile sin dalla sua costruzione aveva a che il contribuente aveva proposto di ridurre da A/1 ad A/2 mediante DOCFA presentata a seguito di interventi volti a realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni. 2.3 La sopravvenuta diversa sistemazione degli spazi interni senza che ciò abbia comportato alcuna riduzione di superficie non ha apportato alcuna sostanziala modifica della situazione di fatto e l'ulteriore circostanza, addotta dai contribuenti e costituita dalla presenza nella stessa zona di fabbricati della Ric. 2019 n. 29914 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -4- medesima tipologia e classati in A/2 è un fattore estraneo alla consistenza e alle caratteristiche strutturale dell'immobile. 2.4 L'impugnata sentenza nell'affermare che « all'esito della procedura Docfa , procedura che vede la partecipazione attiva della parte contribuente, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita » ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto. 3.11 secondo motivo è inammissibile 3.

Ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo 1'11.09.2012, « Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell'ad 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all'ad 348 bis , secondo comma , lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.» Non vi è prova che la «doppia conforme» si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure con riferimento alle caratteristiche dell'immobile ai fini del classamento 3 In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2019 n. 29914 sez. MT - ud. 14-04-2021 -5- PQM La Corte; • rigetta il ricorso. • condanna Givri Paolo e Repetto Chiara alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articol