Italian Court allows tax appeal, ruling collection agent must summon tax authority when challenging debt validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's decision to annul the first-instance judgment due to lack of necessary party participation. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission erred by failing to require the collection agent to summon the original tax authority, which had not appeared in the initial trial. The court agreed, establishing that when a collection agent is sued regarding the validity of tax acts rather than mere execution, they must proactively call the tax authority to avoid procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 D.Lgs. 112/1999; The collection agent must summon the tax authority in disputes concerning the validity of tax acts, as failure to do so constitutes a procedural defect rather than a lack of necessary joinder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29625-2019 proposto da: BELLI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE GLENDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 397/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1 Belli Silvia, unica socia della soc. Illuminostrada sas di Belli Sandro e C., cancellata a seguito di liquidazione, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato avverso l'intimazione di pagamento notificato da Equitalia (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione) per il mancato pagamento di nove cartelle di pagamento per un totale di C 643.749,14. 2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo prescritti i crediti tributari.
3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine a tre cartelle e la carenza di giurisdizione con riferimento ad una cartella avente ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada e annullava, per il resto, la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori. 3 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossioni si è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione. Ric. 2019 n. 29625 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con un unico motivo di impugnazione Belli Silvia denuncia violazione degli artt. 59, comma 10 lett.b), 14 d.lvo 546/92, 101 e 102 cpc e 39 d.lvo 112/99 in relazione all'art. 360 10 comma nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia erroneamente annullato la sentenza della CTP sul presupposto dell'inscindibilità delle posizioni dell'Agente di Riscossione e degli Enti impositori che non avevano partecipato al giudizio di primo grado.
2. Il motivo è fondato. 2.1 L'art 39 del d.lvo nr 112/1999 stabilisce che « il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validitar degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». 2.2 Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale « il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio Ric. 2019 n. 29625 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore»(cfr.
Cass. S.u.16412/07, 10528/17, 8295/2018 e 16685/2019). 2.3 Nella fattispecie la CTR rilevando, in mancanza di richiesta da parte dell'Agente di Riscossione nel giudizio di primo grado di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'Ente impositore, l'omessa regolarità della costituzione del contraddittorio non ha osservato i principi giurisprudenziali sopra enunciati. 4 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Toscana in diversa composizione per l'esame del merito della controversia e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa Ric. 2019 n. 29625 sez. MT - ud. 14-04-2021 -4- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma