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Ordinanza — n. 24780/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, ruling it valid to use private lawyers without state attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24780/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court had rejected the agency's representation by a private lawyer, requiring proof of a specific power of attorney. The court ruled that the agency's internal convention grants it the right to use private lawyers, making the lower court's requirement for additional documentation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 8 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 43 comma 4 r.d. 1611/1933: The tax agency may use private lawyers when its internal convention does not reserve representation to the State Attorney, rendering formal proofs of power unnecessary.

Parole chiave

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tax agency representation private lawyer admissibility State Attorney convention procedural admissibility power of attorney formalities ricupero d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.
Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 360 primo comma num. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 11 d. Igs. 31 dicembre 1992 n. 546
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.
Art. 4-nonies del d.I.30 aprile 2019 n. 34
546; e dell'art. 4-nonies del d.I.30 aprile 2019, n.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37576-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'ARIENZO GIULIO, AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI CENTOLA; - intimati - avverso la sentenza n. 4098/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4098/05/2019, depositata il 14 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso del contribuente Giulio Da Rienzo contro gli estratti ruolo delle cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che il difensore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.

Il contribuente, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Centola sono rimasti intimati. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546; e dell'art. 4-nonies del d.I.30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio, avrebbe errato nel considerare invalida la costituzione in giudizio di ADER, in Ric. 2019 n. 37576 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- quanto difesa da un avvocato del foro libero e non dall'Avvocatura dello Stato, non essendo stata indicate e allegate le fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio che, di regola, è esercitato, salva l'ipotesi di conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato. Il motivo è fondato. Infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito, « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo Ric. 2019 n. 37576 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -3- presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31240 del 29/11/2019). In materia, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, dispone che : «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altregì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 4-nonies, comma 1, del d.I.30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che «il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto Ric. 2019 n. 37576 sez. MT - ud. 14-04-2021 -4- comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".

L'interpretazione autentica offerta da quest'ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vedano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l'ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell'impiego dell'avverbio «altresì» per fondare la facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza Ric. 2019 n. 37576 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -5- dell'Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersi di quest'ultima. Pertanto, se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (adottando una delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), o infine ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.

Afferma inoltre il citato arresto delle Sezioni Unite che « un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, cit., punto 27 della motivazione). Ric. 2019 n. 37576 sez. MT - ud. 14-04-2021 -6- Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, il ricorso è fondato e, non essendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate- riscossione inammissibile, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deci