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Ordinanza — n. 24776/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first ground on retroactivity but allows second ground regarding autonomous sanctions, quashing the regional decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24776/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's first claim regarding the retroactive application of anti-avoidance rules but accepted its second argument concerning the autonomy of sanctions. The regional commission incorrectly linked the annulment of tax assessments to the imposition of penalties, failing to recognize that penalties for non-disclosure exist independently of specific evasion findings. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling based on these clarified principles.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 2 D.L. n. 78/2009; Art. 5 comma 2 D.L. n. 167/1990: The presumption of tax evasion regarding foreign financial investments lacks retroactive effect as it is a substantive rule, whereas sanctions for failing to declare such assets constitute an autonomous obligation whose violation is punishable regardless of the existence of connected evasion.

Parole chiave

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retroactive application tax evasion presumption autonomous sanctions non-disclosure penalty fiscal liability procedura di ricupero d'imposta revisione della rendita amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 2 D.L. n. 78/2009
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Luigi Pietro Pasquale Grigolo avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 comma 2° D.L.
Art. 3 I. n. 212/2000
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 4 D.L. n. 167/1990
167/1990 hanno un titolo autonomo, che trova la sua ratio nell'elusione di un obbligo dichiarativo, posto da una norma già in vigore (art. 4, comma 1° D.L.
Art. 5 comma 2 D.L. n. 167/1990
27845 del 31/10/2018); che il secondo motivo è fondato; che la CTR ha stabilito un'erronea strumentalità fra gli atti di contestazione ed irrogazione della sanzione e l'annullamento degli avvisi di accertamento; che, in realtà, le sanzioni irrogate ex art. 5 comma 2° D.L.
Art. 6 D.L. n. 167/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33893 del 19/12/2019
3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Sez. 5, n. 33893 del 19/12/2019;
Sez. 5, n. 29632 del 14/11/2019
Sez. 5, n. 29632 del 14/11/2019; Sez.
Sez. 5, n. 27845 del 31/10/2018
29632 del 14/11/2019; Sez. 5, n. 27845 del 31/10/2018); che il secondo motivo è fondato; che la CTR ha stabilito un'erronea strumentalità fra gli atti di contestazione ed irrogazione della sanzione e l'annullamento degli avvisi di accertamento; che, in realtà, le sanzioni irrogate ex art.
Sez. 6-5, n. 2662 del 02/02/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11770-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GRIGOLO LUIGI PIETRO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ATTILIO FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BELLOTTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2752/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Luigi Pietro Pasquale Grigolo avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 comma 2° D.L. n. 78/2009 e la falsa applicazione degli artt. 3 I. n. 212/2000 e 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la natura sostanziale, e dunque l'irretroattività della normativa in materia di contrasto dell'evasione attraverso la costituzione di capitali all'estero; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione degli artt. 4, 5 comma 2° e 6 D.

L. n. 167/1990, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR, avendo ritenuto l'utilizzabilità della c.d. "lista Falciani", avrebbe dovuto confermare la legittimità della pretesa impositiva fondata sulla presunzione di reddittività e delle sanzioni irrogate con l'atto di contestazione; che l'intimato si è costituito con controricorso; che il primo motivo è infondato; Ric. 2018 n. 11770 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- che, infatti, la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 10 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Sez. 5, n. 33893 del 19/12/2019;

Sez. 5, n. 29632 del 14/11/2019; Sez. 5, n. 27845 del 31/10/2018); che il secondo motivo è fondato; che la CTR ha stabilito un'erronea strumentalità fra gli atti di contestazione ed irrogazione della sanzione e l'annullamento degli avvisi di accertamento; che, in realtà, le sanzioni irrogate ex art. 5 comma 2° D.L. n. 167/1990 hanno un titolo autonomo, che trova la sua ratio nell'elusione di un obbligo dichiarativo, posto da una norma già in vigore (art. 4, comma 1° D.L. cit., con riferimento alle annualità oggetto di accertamento); che la violazione di detto obbligo dichiarativo è sanzionabile a prescindere dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate (Sez. 6- 5, n. 2662 del 02/02/2018); che pertanto va accolto il secondo motivo; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa Ric. 2018 n. 11770 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -3- composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco n DEP