Court allows appeal against tax assessment, quashing lower court decision on advertising expense deductibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the third appeal ground inadmissible due to lack of reference to decisive facts, while accepting the first two grounds. The applicant argued that the Regional Tax Commission incorrectly deemed advertising expenses anti-economic and failed to apply legal presumptions regarding their deductibility. The court ruled that for amateur sports associations, expenses are presumed deductible based on statutory criteria without needing further proof of economic utility, leading to the quashing of the lower sentence and remittal to the Regional Commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90, comma 8, Law No. 289/2002; In cases involving amateur sports associations, the legal presumption of deductibility for sponsorship expenses operates solely upon the fulfillment of statutory prerequisites, rendering additional assessments of economic utility irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11672-2018 proposto da: FIORELLA MARIA STEFANIA, già titolare della ditta individuale "Blynet di Fiorella Maria Stefania", elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA APOLLODORO N. 26, presso lo studio dell'avvocato NURI VENTURELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3413/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Maria Stefania Fiorella propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la Fiorella invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 109 comma 5° e 108 DPR n. 917/1986, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe malamente applicato i criteri legali riferiti alla deducibilità delle spese pubblicitarie ed al requisito dell'inerenza ed, inoltre, non avrebbe considerato che l'atto di accertamento già avrebbe contenuto l'ammissione dell'esistenza e dell'effettiva erogazione delle spese pubblicitarie; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa ((i applicazione degli artt. 108 DPR n. 917/1986 e 90 comma 8° i I.n. 289/2002 nonché omessa considerazione di fatti decisivi e questioni giuridiche, nonché violazione del principio di non contestazione e di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto antieconomiche le spese di pubblicità sostenute dalla ricorrente;
Ric. 2018 n. 11672 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- che, mediante il terzo, la contribuente deduce omessa considerazione di fatti decisivi e di questioni giuridiche sottoposte all'esame del giudice di appello, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso riferimenti ai fatti di causa ed agli atti acquisiti, nonché alla natura delle associazioni sportive dilettantistiche, con le quali la ricorrente aveva siglato i contratti; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, posta la loro connessione logico- giuridica - sono fondati; che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017); che, pertanto, l'unico criterio al quale ha fatto riferimento la CTR, ossia l'antieconomicità della spesa, non può considerarsi rilevante in presenza delle condizioni previste per legge, che la CTR avrebbe dovuto verificare, alla luce della pertinenza e strumentalità con l'attività imprenditoriale; che, in particolare, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare l'effettività della spesa rispetto ai tributi diretti ed anche l'inerenza rispetto all'IVA; che il terzo motivo è inammissibile, avendo omesso qualunque riferimento ad un fatto storico decisivo (Sez.
U, n. 8053 del 07/04/2014); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si Ric. 2018 n. 11672 sez. MT - ud. 14-04-2021 -3- pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEP