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Ordinanza — n. 24760/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as the court's order to notify the debtor is not a final decision on jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24760/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a partner of a pharmacy regarding territorial jurisdiction over bankruptcy proceedings. The appellant argued that the lower court's order to notify her of the bankruptcy request implicitly confirmed Teramo's jurisdiction, whereas she claimed Rome's jurisdiction due to the company's revocation from the business register. The court ruled that such an order, issued without a formal remittal of the case, lacks the definitive character required to be challenged via a regulation of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 66 c.p.c.; Art. 10 legge fall.: An order by a judge to notify a party of a bankruptcy request, issued without a formal remittal of the case, does not constitute a final decision on jurisdiction and is therefore inadmissible for appeal under the regulation of jurisdiction.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction bankruptcy proceedings territorial competence formal remittal final decision value business register revocation exclusion of bankruptcy sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66 c.p.c.
Art. 10 legge fall.
04-05-2021 -4- quale è soda accomandataria, profilo quest'ultimo che attiene ad una valutazione di merito della domanda di fallimento ex art. 10 legge fall. e non ad un criterio di determinazione della competenza.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3150/2018
Cass n.20449/2014
3150/2018; Cass n.20449/2014;
Cass. n. 24509/2013
Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7884-2020 proposto da: CERASANI DONATELLA GIUSEPPINA, quale socio accomandatario di "Farmacia Salus sas del Dott. Luciano Cipriano Cerasani & C"., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 78, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE BRANDIMARTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di TERAMO; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 212/2018 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata 1'11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LAURA TRICOMI; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. RITENUTO CHE: Donatella Giuseppina Cerasani, nella qualità di soda accomandataria di "Farmacia Salus SAS del Dottor Luciano Cipriano Cerasani & C." e quale legale rappresentante della medesima società di persone, ha proposto regolamento di competenza preventivo, corroborato da memoria, ed ha concluso per l'accertamento e per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma a conoscere del procedimento r.g. n. 212/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo ed avente ad oggetto la istanza per la dichiarazione di fallimento della società tra farmacisti "Farmacia Salus s.a.s. del dottor Luciano Cipriano Cerasani & C." e della Cesarani quale socio accomandatario della predetta società.

La Cesarani assume che il provvedimento impugnato, asseritamente comunicato soltanto in data 24/2/2020, con il quale in data 8/4/2019 il Tribunale di Teramo dispose la notifica dell'istanza di fallimento anche alla socia accomandataria e ne fissò la trattazione unitamente ad altre procedure concorsuali riunite, conterrebbe un'implicita e presupposta affermazione di competenza del Tribunale fallimentare di Teramo, competenza da escludersi perché con determinazione della regione Abruzzo dell'8/5/2014 la Ric. 2020 n. 07884 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -2- concessione alla farmacia era stata revocata e la pubblicazione sul registro delle imprese della revoca del titolo avrebbe comportato l'estinzione del soggetto imprenditoriale collettivo e la non fallibilità per decorso del termine annuale ex art.10 legge fall.

La ricorrente, che rappresenta che nel frattempo era stato incardinato un procedimento per esdebitazione ai sensi della legge n.3/2021 dinanzi al Tribunale di Roma, sostiene che la preclusività della procedura fallimentare - che non consentiva di accedere alla procedura di esdebitazione in sua pendenza - rendeva palese l'interesse alla pronuncia e propugna che la competenza debba ritenersi radicata in capo al Tribunale di Roma, in ragione della non fallibilità della società e della socia accomandataria per le ragioni evidenziate. Il Procuratore generale ha concluso, in forma scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del regolamento.

CONSIDERATO CHE: É opportuno, preliminarmente, ricordare che la competenza per territorio del tribunale fallimentare, come determinata ai sensi dell'art. 9 fall., è ritenuta "funzionale" ed "inderogabile", ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 38, comma 1, cod.proc.civ. perché, benché la prima espressione indichi i casi in cui l'inderogabilità discende dalla funzione del giudice, ormai diffusamente si parla di competenza funzionale quale sinonimo di competenza per territorio inderogabile. Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto il regolamento di competenza avverso il provvedimento del tribunale con cui veniva disposta la notifica dell'istanza di fallimento al socio accomandatario della società e fissata l'udienza per la trattazione dei procedimenti dinanzi al giudice delegato.

Ric. 2020 n. 07884 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -3- Ciò posto, deve constatarsi che si ha provvedimento decisorio su questione di competenza solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale. In questa prospettiva, sono suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacchè, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell'intera causa) il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio.

Non sono, invece, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza le ordinanze con le quali il giudice, argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senza previa remissione della causa in decisione, con l'unica eccezione dell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità , come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza (Cass. n. 3150/2018; Cass n.20449/2014;

Cass. n. 24509/2013). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza. L'inammissibilità si evidenzia anche sotto un diverso profilo, dato che la ricorrente assume la competenza del tribunale di Roma per l'asserita cancellazione dal registro delle imprese della società della Ric. 2020 n. 07884 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -4- quale è soda accomandataria, profilo quest'ultimo che attiene ad una valutazione di merito della domanda di fallimento ex art. 10 legge fall. e non ad un criterio di determinazione della competenza.

3. In conclusione il ricorso per regolamento di competenza va respinto e per l'effetto conferma la competenza per territorio del Tribunale di Teramo. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'importo ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la competenza esclusiva del Tribunale di Teramo; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, 4 maggio 2