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Ordinanza — n. 24754/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 366 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24754/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to meet the specific requirements of Article 366 of the Civil Procedure Code. The appellant submitted generic and unintelligible arguments without detailing the specific legal errors in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because it lacked the necessary technical specificity required for a binding review.

Regesto Legislator

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Art. 360, 366 c.p.c.: The cassation appeal must be specific and technical; generic or abstract criticisms of the lower court's decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 366 Civil Procedure Code specificity of legal grounds binding review limitations generic arguments rejection contenzioso tributario elenco dei contribuenti legislazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Considerato che: Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 366 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
art. 366 cod. proc. civ
Considerato che: Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 366 cod.
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24298/2016
Cass. n. 19959/2014
Cass. n. 11603/2018
Cass. n. 1479/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31686/2019 R.G. proposto da: CHIABRERA Massimo, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Marco GOTTI, presso il cui studio legale, sito in Genova, alla piazza Oriani, n. 4, int. 1, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - () avverso la sentenza n. 408 2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta dal notaio Massimo Chiabrera in relazione ad un atto dal medesimo rogato, contenente sei distinte compravendite intervenute tra diversi contraenti, che l'amministrazione finanziaria sosteneva doversi determinare in misura fissa per ciascuno dei predetti negozi, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l'appello del contribuente ritenendo corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 366 cod. proc. civ., limitandosi il ricorrente a considerazioni generiche, in qualche passaggio argomentativo anche scarsamente intellegibili, senza alcuna specificazione dei motivi di ricorso né tanto meno delle argomentazioni in diritto che sarebbero in ipotesi viziate (cfr. Cass.n. 24298/2016).

Al riguardo va ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa quanto comprensibile enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. e non si risolva in una critica generica della sentenza impugnata (arg. da Cass. n. 19959 del 2014, n. 11603 del 2018) pertanto, «i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata» (Cass. n. 1479 del 2018). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese processuali stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate che si è limitata a chiedere di poter partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom