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Ordinanza — n. 24751/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24751/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24751/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6706-2020 proposto da: CORRENTE ROBERTO, PELLICORI ANNAMARIA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO PAGLIARO, MASSIMO URSO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2796/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24751/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale contenzioso tributario inchiesta per sottrazione d'imposta aliquota d'imposta riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6706-2020 proposto da: CORRENTE ROBERTO, PELLICORI ANNAMARIA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO PAGLIARO, MASSIMO URSO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2796/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 24 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto da Roberto Corrente e Annamaria Pellicori avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi proposti dai contribuenti contro tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle entrate. Riteneva la CTR che l'appello fosse viziato da «aspecificità, visto che si limita a riproporre le identiche questioni proposte al giudice di primo grado [...] senza esporre neanche una censura (in fatto e/o in diritto) alla decisione impugnata».

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, erroneamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dai contribuenti per il sol fatto che con esso erano stati riproposti i medesimi motivi del ricorso introduttivo senza evidenziare specificamente i capi della sentenza ritenuti errati.

Ric. 2020 n. 06706 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sostiene l'Agenzia delle entrate che la sentenza impugnata non si era limitata a dichiarare inammissibile l'appello, avendo invece comunque statuito sulla sua infondatezza. Poiché tale capo della decisione, costituente un'autonoma ratio decidendi, non era stato impugnato, l'intero ricorso risultava inammissibile. L'eccezione va disattesa. Invero, le argomentazioni con le quali i giudici di appello hanno ripercorso i passaggi motivazionali della pronuncia di primo grado non integrano un'autonoma ratio decidendi, logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, essendo esse funzionali alla definizione in rito del giudizio, come reso palese dall'affermazione della CTR secondo cui «a fronte di una così puntuale, articolata motivazione [...] l'appellante si limita a ribadire quanto esposto in primo grado, senza mai confrontarsi con la decisione impugnata e con i principi di diritto in essa richiamati e affermati».

Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 26134/2017;

Cass.n. 1200/2016). Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017) hanno inoltre affermato che «resta tuttavia escluso, in considerazione Ric. 2020 n. 06706 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». La sentenza impugnata è in palese contrasto con i principi sopra enunciati, avendo la CTR ritenuto inammissibile l'appello sul rilievo che i contribuenti si fossero limitati a riproporre le stesse questioni prospettate in primo grado senza censurare la sentenza impugnata, ponendosi invece le ragioni esposte nell'atto di appello, trascritto in ricorso, in contrapposizione con le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, quali emergono dalla decisione della CTR.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R