Cassation court dismisses Region's appeal, upholding that the lessee, not the leasing company, pays car tax for financial lease vehicles. The court rejects the argument regarding retroactive application of new tax laws. The decision confirms the lessee's liability based on established case law. The ruling affirms the lower court's finding on tax subjectivity. The outcome favors the leasing company against the regional government. The judgment clarifies the timeline for tax liability rules. The court emphasizes continuity with previous binding precedents. The decision resolves the dispute over tax payment responsibility. The ruling supports the lessee's obligation to pay the tax. The court rejects the claim of false application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Region of Emilia-Romagna's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which held the lessee liable for car taxes on financial lease vehicles. The Region argued that new legislation should not apply retroactively to tax periods prior to its entry into force, claiming the leasing company should bear the cost instead. The court rejected this argument by reaffirming a binding precedent that the new tax rules apply pro futuro to all relevant periods, thereby validating the lower court's attribution of liability to the lessee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.l. n. 113/2016; Art. 7 I. n. 99/2009: The new tax provision applies pro futuro to all relevant periods, confirming the lessee as the sole subject liable for car taxes on financial lease vehicles, excluding the leasing company from this obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37924-2019 proposto da: REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MANZARI; - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 34, presso lo studio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1430/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 12 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2010, emesso dalla Regione Emilia Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. Riteneva la CTR, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione (2010), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse l'utilizzatore.
Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo la Regione Emilia Romagna denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, I. n. Ric. 2019 n. 37924 sez.
MT - ud. 15-04-2021 -2- 99/2009, per avere la CTR ritenuto che, in caso di contratto di locazione finanziaria, il pagamento della tassa automobilistica spettasse esclusivamente all'utilizzatore. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, conv., con mod., dalla I. n. 160/2016, per avere la CTR erroneamente ritenuto l'efficacia retroattiva della suddetta normativa. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, richiamata nella sentenza impugnata, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall'avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit.
I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016)». Tale principio Ric. 2019 n. 37924 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020. La sentenza impugnata, nell'individuare nell'utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, si è dunque posta in linea con il richiamato orientamento di questa Corte. Alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Presidente il Ft