Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional commission decision on missing renovation work declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that rejected the taxpayer's claim. The taxpayer argued the agency failed to contest the actual renovation work, noting only the late submission of a professional declaration. The court ruled that the missing declaration constitutes a formal violation triggering statutory forfeiture, regardless of the work's existence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. d) d.m. 18 febbraio 1998 n. 41; Art. 1, comma 3, L. 27 dicembre 1997 n. 449: The failure to submit the mandatory declaration of executed renovation works by a qualified professional results in the forfeiture of the tax deduction, irrespective of the actual completion of the works.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34534-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DALLA RIVA FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 834/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 10 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento emessa, a norma dell'ad.36 ter d.P.R. n.600/1973, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2009, presentata da Franco Dalla Riva. L'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l'indebita detrazione fiscale del 36% prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione, non avendo il contribuente ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di settore.
Osservava la CTR, recependo l'orientamento espresso nelle sentenze n. 74/2013 e n. 228/2015 rese da altre sezioni della medesima commissione tributaria in relazione ad altre annualità, che l'Ufficio non aveva contestato la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia e il sostenimento della relativa spesa, ma soltanto la tardiva presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico abilitato. Riteneva, quindi, che tale dichiarazione, in assenza di un termine di normativamente previsto, potesse essere esibita anche in sede di controllo.
Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate, con atto dell'Il novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Ric. 2019 n. 34534 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 I. n. 449/1997 nonché dell'art. 1, comma 1, lett. d), d.m. n. 41/1998.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. non ha correttamente interpretato l'obbligo di trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista sancito dalla norma regolamentare, senza inoltre considerare che spettava al contribuente dimostrare l'avvenuto invio della dichiarazione suddetta. Il ricorso è fondato. Va anzitutto rilevato che la sentenza n. 74/2013, posta a fondamento - assieme ad altra analoga pronuncia - della decisione impugnata, è stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 21406 del 2020.
In tale decisione si è osservato che la I. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 3, prevede l'emanazione di un apposito d.m. per la disciplina delle cause di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il regolamento di attuazione della predetta disposizione di legge, approvato con d.m. 18 febbraio 1998, n. 41, all'art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce l'obbligo, per il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia superiori ad un determinato ammontare, di trasmettere all'ufficio finanziario la dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione sottoscritta da un professionista abilitato; il successivo art. 4 stabilisce che «la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione dell'art. 1, comma 1 e 2».
Ne consegue che la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in Ric. 2019 n. 34534 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza. Infatti l'Ufficio non disconosce la detrazione d'imposta per insussistenza dei lavori di ristrutturazione, ma per la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori.
Il Collegio condivide il percorso argomentativo sviluppato nel richiamato precedente di questa Corte, sicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Presidente "DEP;),SITATO IN GANCELLERM Antonio Greco .................. .