Cassation court dismisses tax appeal regarding tax assessment signature delegation validity under administrative law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax administration appealed a regional tribunal decision that had quashed a lower court ruling on an income tax assessment. The tribunal had invalidated the assessment because the administrative body failed to prove a specific delegation for the official who signed the document. The Supreme Court reversed this, holding that the internal organizational act sufficiently authorized the signature through a delegation of function rather than requiring a specific appointment of a career director.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 comma 1 e 3 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: A delegation of signature for tax assessments constitutes a mere bureaucratic decentralization where the act remains attributable to the delegating body, and internal organizational acts identifying the official's qualification suffice to validate the signature without a specific career director appointment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33402/2019 R.G., proposto r2/ DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Toledo Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Freda, con studio in Avellino, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 26 giugno 2018 n. 6221/09/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 26 giugno 2018 n. 6221/09/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2010, ha accolto l'appello proposto da Toledo Francesco nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 23 marzo 2017 n. 1823/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, essendo insufficiente a tal fine l'atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 per carenza di motivazione e di termine per il conferimento della delega, nonché per carenza di qualifica del sottoscrittore. Toledo Francesco si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie.CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli artt. 1362 ss. cod. civ., dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 non contenesse il conferimento di idonea delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato. 1.1 In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, comma 1 e comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012 n. 44 (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5177). 1.2 Comunque, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre:
Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28850). 1.3 Peraltro, come si può desumere dalla trascrizione riportatane in ricorso, l'atto organizzativo della Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014 del 4 marzo 2014 (con aggiornamento del 2 novembre 2015), oltre a contenere l'identificazione nominativa dei singoli funzionari con la precisa indicazione per ciascuno della qualifica, dei criteri, dei limiti e della tipologia di atti interessati dal conferimento della delega di firma (in particolare, il firmatario dell'avviso di accertamento - Dott.
Ernesto Ruffolo - era munito della qualifica di "Capo Team" ed era stato delegato per gli "avvisi di accertamento, rettifica o archiviazione" e per gli "atti di intimazione al pagamento"), era stato motivato con la necessità di «ottimizzare l'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia e trasparenza, in conformità alle norme di diritto amministrativo, contrattuali e di prassi che ne regolano l'attività» ed era stato commisurato alla durata nell'incarico dirigenziale del delegante. 1.4 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che l'atto organizzativo in questione non potesse conferire un'idonea delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.3.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale e