Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of specific evidence proving asset reduction below statutory thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Nuova Eurocar SRL's appeal against the bankruptcy declaration of its own company. The lower court found that despite the company ceasing operations in 2015, the evidence failed to prove its assets had dropped below the required €300,000 threshold within the three years preceding the bankruptcy filing. The court held that the appellant's arguments regarding unexamined testimony were inadmissible because they lacked specific factual grounding and did not meet the high standard of certainty required to overturn the lower court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, Art. 15 legge fallimentare; Art. 380 bis c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the lower court's factual appreciation of insolvency unless the appellant demonstrates with certainty that unexamined evidence would have invalidated the conviction, not merely by probability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33393-2019 proposto da: NUOVA EUROCAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DONATIVI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSIMO ROMA, FRANCESCO SILVESTRE, FERDINANDO SILVESTRE; - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO NUOVA EUROCAR SRL, NACCI VINCENZO, LOCOCCIOLO BIAGIO F.CO, CRESCNZIO VINCENZO, SPECCHIA ORONZO; - intimati - avverso la sentenza n. 27/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATOF i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 33393/2019 Numero sezionale 7328/2021 - che viene proposto dalla Nuova Eurocar s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. Numero di raccolta generale 24730/2021 Data pubblicazione 14/09/2021 27/2019, depositata il 3/10/2019, con cui la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 13198 del 14.5.2019 del Tribunale di Brindisi che ne ha dichiarato il fallimento; - che la Corte di merito ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla Nuova Car, sia in fase prefallimentare che nel giudizio di reclamo, non consentiva di escludere che nei tre esercizi commerciali anteriori alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (2015, 2016 e 2017, essendo il fallimento stato dichiarato nel 2018) fosse stata superata anche una sola delle soglie stabilite dall’art. 1 della legge fallimentare; che, in particolare, nonostante risultasse che la società debitrice aveva cessato l’attività a partire dall’anno 2015 era inverosimile che il dato relativo all’attivo patrimoniale, pari a € 619.639 (appostato nel bilancio al 31.12.2014) potesse essersi più che dimezzato già nell’esercizio 2015, scendendo al di sotto della soglia di € 300.000,00, non essendo stato documentato nessun atto di dismissione delle immobilizzazioni materiali, né di vendita delle merci residue; che il curatore del fallimento Nuova Eurocar s.r.l. e i creditori istanti Vincenzo Nacci, Biagio Francesco Lococciolo, Vincenzo Crescenzio e Oronzo Specchia non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 15 legge fall. nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; - che, in particolare, lamenta la ricorrente che il rigetto del reclamo si fonda su una non attenta lettura delle risultanze processuali e su un uso non corretto delle presunzioni, atteso che la mancanza di un “atto di dismissione delle immobilizzazioni materiali” o “di vendita di merci residue” non abilitava il giudice del reclamo a dedurre la ricorrenza del dato relativo all’attivo patrimoniale ed era comunque privo dei caratteri della gravità, della precisione e della F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 33393/2019 Numero sezionale 7328/2021 concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per il legittimo ricorso alle Numero di raccolta generale 24730/2021 Data pubblicazione 14/09/2021 presunzioni; - che analogamente non vi era prova del superamento delle altre soglie e che, ove fossero stati ritenuti insufficienti gli elementi di prova offerti, il giudice del reclamo ben avrebbe potuto dare ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla ricorrente con i capitoli di prova articolati nell’atto di reclamo (trascritti nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza) – ingiustificatamente non ammessa - che verteva sulla mancanza di ricavi e di attivo patrimoniale della società poi fallita a partire dall’anno 2014;
3. che il motivo è manifestamente infondato nonché, per altri profili, inammissibile; - che, va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che è l’imprenditore fallendo onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (vedi Cass. n. 30516/2018 e 24548/2016) – e quindi, sul punto, la sentenza impugnata deve essere integrata - con la conseguenza che è destituito di fondamento il dedotto mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della curatela in ordine alla sussistenza di tali requisiti, essendo, appunto, proprio l’imprenditore tenuto a fornirne la prova positiva; - che le doglianze della ricorrente in ordine alla mancata ammissione della prova per testi dedotta dalla ricorrente nell’atto di reclamo e finalizzata proprio a fornire la prova della mancanza dei requisiti di fallibilità (prova astrattamente ammissibile, vedi Cass. n. 24138/2019) sono inammissibili; - che, infatti, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 29/10/2018); - che, nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure dedotto la mancanza di una motivazione del provvedimento adottato dalla Corte di appello di rigetto della prova testimoniale, così che la censura in oggetto si appalesa come una F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 33393/2019 Numero sezionale 7328/2021 Numero di raccolta generale 24730/2021 critica all’esercizio di un potere discrezionale che compete al giudice di merito, Data pubblicazione 14/09/2021 non sindacabile in sede di legittimità; - che, in ogni caso, la ricorrente non ha neppure illustrato che la prova non ammessa fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, essendo stata, peraltro, quanto all’attivo patrimoniale, genericamente formulata con il richiamo non a fatti storici specifici, ma a nozioni di natura contabile (immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie);
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 legge fall. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sul rilievo della scarsa valenza degli indici valorizzati dalla Corte per affermare la sussistenza dello stato di insolvenza;
4. che per tale parte il motivo è inammissibile; che, infatti, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove - come nel caso di specie - sorretto da motivazione adeguata e giuridicamente corretta (vedi, in motivazione, Cass. n. 9151/2020; Cass.25474/2019; Cass. 17105/2019, tutte n.m.); 5.sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso, il 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a